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Mediolanum: Tribunale Ue conferma il no della Bce alla partecipazione qualificata di Berlusconi

Per la sentenza nella causa T-913/16, la decisione era corretta perché Berlusconi non soddisfaceva il requisito di onorabilità a causa della sua condanna nel 2013 per frode fiscale

Il Tribunale, Sentenza nella causa T-913/16, ha confermato la decisione con la quale la Bce aveva negato l'acquisizione di una partecipazione qualificata in Banca Mediolanum da parte di Silvio Berlusconi perché non soddisfaceva il requisito di onorabilità a causa della sua condanna nel 2013 per frode fiscale.

Nel 2015 la società di partecipazione finanziaria Mediolanum è stata incorporata dalla sua controllata, Banca Mediolanum. Tenuto conto della sua partecipazione nel capitale sociale della Mediolanum, la Fininvest, una società holding di diritto italiano, detenuta in maggioranza da Silvio Berlusconi, è divenuta titolare di una partecipazione nel capitale della Banca Mediolanum.

In precedenza, nel 2014, la Banca d'Italia aveva deciso, da un lato, di ordinare la sospensione dei diritti di voto dei ricorrenti nella Mediolanum e la cessione delle loro partecipazioni eccedenti il 9,99% e, dall'altro, di respingere la loro richiesta di autorizzazione relativa alla detenzione di una partecipazione qualificata in tale ente, per il motivo che il sig. Berlusconi non soddisfaceva più il requisito di onorabilità per effetto della condanna per frode fiscale del 2013. La decisione della Banca d'Italia è stata annullata dalla sentenza del Consiglio di Stato del 3 marzo 2016.

A questo punto, la Banca d'Italia e la Banca centrale europea (BCE) hanno avviato una nuova procedura di valutazione all'esito della quale la BCE ha rifiutato di autorizzare l'acquisizione.

Per il Tribunale la nozione di acquisizione di titoli o partecipazioni può coprire vari tipi di operazioni, inclusa un'operazione di scambio di azioni, come accaduto nel caso specifico.

Inoltre, la procedura di valutazione delle acquisizioni di partecipazioni qualificate in un ente creditizio si applica sia alle acquisizioni dirette sia a quelle indirette. Pertanto, quando una partecipazione qualificata indiretta diventa diretta o quando il grado di controllo indiretto di tale partecipazione qualificata viene modificato, in particolare quando una partecipazione posseduta indirettamente attraverso due società diventa indirettamente posseduta attraverso una sola società, la detenzione stessa di una partecipazione qualificata viene modificata nella sua struttura giuridica, di modo che una siffatta operazione deve essere considerata come l'acquisizione di una partecipazione qualificata.

Per il Tribunale la fusione, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato del 3 marzo 2016, ha avuto l'effetto di modificare la struttura giuridica della partecipazione qualificata dei ricorrenti nell'ente creditizio interessato. Pertanto, la BCE ha correttamente concluso nel senso che l'operazione di fusione in questione costituiva un'acquisizione di una partecipazione qualificata.

Infine, il Tribunale respinge gli argomenti dei ricorrenti vertenti sull'illegittimità di una disposizione del regolamento quadro MVU, in forza della quale i ricorrenti hanno avuto a disposizione un breve termine di tre giorni lavorativi per presentare le loro osservazioni sul progetto della decisione impugnata.

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