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Mercato unico digitale, Amazon deve garantire un registro pubblico della pubblicità on line

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di Paola Rossi

La Corte di giustizia dell’Unione europea con ordinanza del suo vicepresidente (causa C-639/23) ha respinto la richiesta di sospensiva presentata da Amazon dell’obbligo di mettere a disposizione del pubblico un registro pubblicitario. Obbligo derivato dall’essere stata ricompresa dalla Commissione europea nella definizione di “grande piattaforma” in base al Digital Act Service.

La società del gruppo interessata dalla decisione è Amazon Services Europe le cui attività commerciali includono vendita al dettaglio online e altri servizi come il cloud computing e lo streaming digitale. La società fornisce servizi di mercato a venditori di terze parti, consentendo loro di offrire prodotti in vendita nel negozio Amazon.

La vicenda
Con decisione del 23 aprile 2023, adottata nell’ambito del regolamento sul mercato unico dei servizi digitali, la Commissione ha designato Amazon Store come una piattaforma online di grandi dimensioni. Inquadramento da cui consegue l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico un registro contenente informazioni dettagliate sulla sua pubblicità online. Amazon ha chiesto l’annullamento di tale decisione dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. Aveva anche presentato una richiesta di provvedimenti provvisori.
Con ordinanza del 27 settembre 2023, il presidente del Tribunale ha disposto la sospensione della decisione dell’Esecutivo europeo. La Commissione ha presentato ricorso alla Corte di giustizia contro tale ordinanza.

Con l’ordinanza 27 marzo 2024 il vicepresidente della Corte annulla la parte dell’ordinanza del presidente del Tribunale che sospende la decisione della Commissione per quanto riguarda il registro della pubblicità. Esso rileva che la Commissione è stata privata, in violazione del principio del contraddittorio, della possibilità di prendere posizione sugli argomenti presentati da Amazon nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale.

Respinta la domanda di provvedimenti provvisori
Poiché la Commissione ha presentato alla Corte gli argomenti con cui intendeva opporsi agli elementi dedotti dall’Amazon dinanzi al Tribunale, il vicepresidente della Corte si pronuncia in via definitiva sulla controversia e respinge la domanda di provvedimenti provvisori presentata.

I dubbi risolti
Il vicepresidente della Corte ritiene che l’argomento sollevato da Amazon, secondo cui l’obbligo stabilito dal legislatore dell’Unione di mettere a disposizione del pubblico un registro pubblicitario limiterebbe illegittimamente i suoi diritti fondamentali al rispetto della vita privata e della libertà d’impresa, va comunque valutata.

Inoltre, in assenza di sospensione, è probabile che Amazon subirebbe un danno grave e irreparabile prima dell’intervento di un’eventuale sentenza di annullamento della decisione della Commissione.

Tuttavia, questi risultati da soli non sono decisivi. Occorre infatti valutare se il bilanciamento di tutti gli interessi in gioco possa giustificare il diniego della sospensione. A questo proposito, il vicepresidente della Corte rileva che, in assenza di sospensione, l’annullamento della decisione della Commissione restrebbe comunque un intereesse ad agire di Amazon. E non sarebbe dimostrato che, in un simile scenario, l’esistenza o lo sviluppo a lungo termine di Amazon sarebbero compromessi. E non si può lasciar persistere o svilupparsi un ambiente on line che metta a rischio i diritti fondamentali su cui le Big Tech individuate dall’Ue giocano un ruolo fondamentale.

Infine, conclude l’ordinanza, la sospensione implicherebbe il rinvio, anche per diversi anni, del pieno raggiungimento degli obiettivi del regolamento su un mercato unico per i servizi digitali e quindi potenzialmente consentirebbe a un ambiente online che minaccia i diritti fondamentali di persistere o svilupparsi.

La decisione afferma che gli interessi difesi dall’Unione europea prevalgono, in questo giudizio di bilanciamento, sugli interessi materiali di Amazon: ciò che fa pendere la decisione per il rigetto della richiesta di sospensione.

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