Civile

Meritevolezza con maglie più larghe

Primi chiarimenti dopo la riforma della legge n. 3/12 - Favorita la procedura di omologa

di Giovanni Negri

Omologazione agevolata per l’accordo sul sovraindebitamento del consumatore (ma anche del piccolo imprenditore). In una delle primissime pronunce dopo l’intervento di riforma della legge n. 3 del 2012, di poche settimane fa, il tribunale di Benevento sottolinea una serie di novità tutte indirizzate a favorire la conclusione dell’intesa che ha tra i principali obiettivi l’esdebitazione dell’interessato.

La meritevolezza

Il tribunale, con provvedimento del 26 gennaio, infatti chiarisce che l’area della meritevolezza del debitore, ostacolo all’omologa da parte dell’autorità giudiziaria è oggi più ristretta e da inquadrare nell’assenza di atti di frode e nella mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento.

La riforma, eliminando la precisazione secondo la quale il giudice deve escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il sovraindebitamento ricorrendo ad un credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali, esclude l’accesso al piano del consumatore, esclusivamente a quel debitore che abbia determinato la situazione da sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Si è cioè in presenza di «un evidente restringimento della maglie di responsabilità da parte del debitore».

La responsabilità del creditore

Altro richiamo fatto dal tribunale, nel respingere l’opposizione di una finanziaria all’ipotesi di accordo messa a punto dal debitore, è alla responsabilizzazione del creditore. Dove, valorizzando anche quanto previsto dal nuovo Codice della crisi, si ricordano le sanzioni a carico del finanziatore che ha agito in violazione del merito creditizio. Risalta la previsione innovativa della figura del creditore processualmente sanzionato. Al soggetto attivo del rapporto obbligatorio, che abbia colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento della sua controparte se del caso anche omettendo, quale finanziatore, di verificare adeguatamente il merito creditizio del finanziato, sono indirizzate alcune sanzioni processuali.

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