Migranti, Tribunale di Roma sospende il trattenimento e rinvia alla Corte Ue
La decisione riguarda sette migranti, egiziani e bengalesi, che si trovano nel Cpr di Gjader in Albania
La Sezione immigrazione del Tribunale di Roma ha rimesso - ordinanza n. 46690/2024 - il caso dei migranti trattenuti nel centro in Albania alla Corte di giustizia europea sospendendo il provvedimento di convalida del trattenimento. La decisione riguarda sette migranti, egiziani e bengalesi, che ora si trovano all’interno del centro italiano di permanenza per il rimpatrio di Gjader in Albania. Allo scadere dei termini di convalida i sette migranti dovranno lasciare il centro di Gjader.
Nel testo del provvedimento si legge: “rimette alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi del art. 267 TFUE” e “sospende il presente giudizio di convalida del fermo restando gli effetti del trattenimento provvisorio disposto dall’amministrazione per legge (art.6 dlgs 142/2015 e 14 TU immigrazione e art.4 del protocollo Albania)”.
I sette migranti verranno in Italia una volta scaduti i termini del trattenimento, ovvero 48 ore, su cui il tribunale ha sospeso il giudizio. Usciranno dunque dal Cpr di Gjader in Albania dove sono stati portati dalla nave Libra della Marina militare italiana. “In ragione del rinvio pregiudiziale i giudici non si sono pronunciati sulle richieste di convalida - si legge in una nota del Tribunale - ma hanno dovuto necessariamente sospendere i relativi giudizi in attesa della decisione della Corte di giustizia. La sospensione dei giudizi non arresta il decorso del termine di legge di quarantotto ore di efficacia dei trattenimenti disposti dalla Questura”.
“Deve evidenziarsi – si legge sempre nella nota del Tribunale - che i criteri per la designazione di uno Stato come Paese di origine sicuro sono stabiliti dal diritto dell’Unione europea. Pertanto, ferme le prerogative del legislatore nazionale, il giudice ha il dovere di verificare sempre e in concreto - come in qualunque altro settore dell’ordinamento - la corretta applicazione del diritto dell’Unione, che, notoriamente, prevale sulla legge nazionale ove con esso incompatibile, come previsto anche dalla Costituzione italiana”.
I giudici hanno formulato quattro quesiti alla Corte Ue. “Il rinvio pregiudiziale è stato scelto come strumento più idoneo per chiarire vari profili di dubbia compatibilità con la disciplina sovranazionale emersi a seguito delle norme introdotte” dall’ultimo decreto sui Paesi sicuri “che ha adottato una interpretazione del diritto dell’Unione europea e della sentenza della Cgue del 4 ottobre 2024 divergente da quella seguita da questo Tribunale - nel quadro della previgente diversa normativa nazionale - nei precedenti procedimenti di convalida delle persone condotte in Albania e ivi trattenute. Tale scelta è stata preferita a una decisione di autonoma conferma da parte del Tribunale della propria interpretazione, per le ragioni diffusamente evidenziate nelle ordinanze di rinvio pregiudiziale”, così la presidente della Sezione immigrazione, Luciana Sangiovanni.
“Deve essere chiaro – prosegue - che la designazione di Paese di origine sicuro è rilevante solo per l’individuazione delle procedure da applicare; l’esclusione di uno Stato dal novero dei Paesi di origine sicuri non impedisce il rimpatrio e/o l’espulsione della persona migrante la cui domanda di asilo sia stata respinta o che comunque sia priva dei requisiti di legge per restare in Italia”.