Società

Mini concordato, revirement del legislatore in favore del concordato liquidatorio

Nel concordato semplificato cedono il passo adunanza dei creditori, attestazione del piano e percentuale minima di pagamento del 20% per i creditori chirografari

di Luciana Cipolla*

Il concordato semplificato, già soprannominato "mini concordato", è accessibile dall'imprenditore nel caso in cui le trattative nell'ambito della composizione negoziata della crisi non abbiano avuto esito positivo.

In particolare, ai sensi dell' art. 18 del Decreto , quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni di cui all'art. 11, commi 1 e 2 (le soluzioni negoziate fino all'accordo di ristrutturazione del debito) non sono praticabili, l'imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi, una proposta di concordato per cessione dei beni con modalità semplificate.

Il neonato concordato semplificato presuppone quindi l'avvio delle trattative e l'inattuabilità degli strumenti regolatori minori: esso non potrà essere esperito senza un preventivo passaggio dalla composizione negoziata della crisi, né qualora le trattative non siano state nemmeno avviate nel caso in cui l'esperto non abbia ritenuto vi fossero concrete prospettive di risanamento.

L'imprenditore chiede l'omologazione del concordato con ricorso presentato al Tribunale del luogo in cui l'impresa ha la sede principale, allegando un piano di liquidazione (che non deve essere attestato) e i documenti indicati nell'art. 161, comma 2°, l. fall. alle lett. a), b), c), d). Il ricorso deve essere comunicato al pubblico ministero e deve essere pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria.

Dalla data della pubblicazione il ricorso produce gli effetti previsti dagli artt. 111, 167, 168 e 169 della legge fallimentare vale a dire gli effetti tipici del concordato preventivo, dall'automatic stay allo spossessamento attenuato con il consueto regime autorizzatorio di cui all'art. 167 l.fall.: il tribunale verifica esclusivamente la ritualità della proposta e, acquisita la relazione finale e il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, nomina non un commissario, ma un ausiliario.

Con il medesimo decreto il Tribunale ordina che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale dell'esperto, venga comunicata a cura del debitore ai creditori, possibilmente a mezzo PEC, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e fissa la data dell'udienza di omologazione.

Tra il giorno della comunicazione del provvedimento e quello dell'udienza di omologazione devono decorrere non meno di trenta giorni. I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata.

Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore.

Il tribunale provvede con decreto motivato, immediatamente esecutivo, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio. Il decreto, pubblicato a norma dell'articolo 17 della legge fallimentare, è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre reclamo alla Corte di appello.
Il decreto della corte d'appello è ricorribile per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione.

In sintesi: spariscono l'adunanza dei creditori sull'altare della celerità così come l'attestazione del piano (sostituita dalla relazione finale dell'esperto) e la percentuale minima di pagamento del venti percento per i creditori chirografari. Non solo non deve essere garantita una percentuale minima, ma è sufficiente che la proposta non arrechi «pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare e comunque assicur(i) un'utilità a ciascun creditore» (e quindi una utilità non necessariamente in denaro).

La nuova procedura è inoltre esente dal "filtro" dell'ammissione; l'assenza di voto viene compensata dalla possibilità di opposizione all'omologazione in linea con la Direttiva UE 2019/1023 (artt. 11, comma 2°, e 14, comma 3°).
Infine non sembra possibile la divisione dei creditori in classi, poiché funzionale all'acquisizione del consenso e perché non è richiamato l'art. 160 l.fall.

Ricordo, sul punto, che il concordato senza voto dei creditori non costituisce una novità per il nostro ordinamento. È previsto infatti in materia bancaria (art. 93 t.u.b.) ed assicurativa (art. 262 codice assicurazioni), nella liquidazione coatta amministrativa (art. 214 L. fall.), nell'amministrazione straordinaria (art. 78 l. 270/1999) e nel caso del piano del consumatore in tema di sovraindebitamento (art. 12 bis l. 3/2012). Invero, a parte quest'ultima fattispecie, si è in presenza dei cc.dd. concordati coatti nell'ambito dei quali vengono, innanzitutto, perseguiti interessi pubblicistici che prevalgono sugli interessi del ceto creditorio.

Certamente privare i creditori della possibilità di votare sulla proposta (ferma la possibilità di opporsi all'omologazione) rappresenta una rottura con una tradizione consolidata posto che, nel caso del concordato semplificato, non vi è un tema di interessi pubblicistici da perseguire.

L'impressione, in prima battuta, è che il legislatore, attraverso l'introduzione di questo nuovo istituto, abbia operato un deciso revirement in favore del concordato liquidatorio rispetto al concordato in continuità aziendale. Ricordo che, nel Codice della crisi, il concordato preventivo liquidatorio - vale a dire quello che consente il soddisfacimento dei creditori attraverso il ricavato della liquidazione del patrimonio - è stato di fatto relegato a istituto residuale e, comunque, è stato senz'altro penalizzato dal legislatore poiché, come chiarito nella relazione illustrativa al medesimo Codice della crisi, la sopravvivenza nel sistema del concordato liquidatorio risultava giustificata solo nel caso in cui ai creditori fossero messe a disposizione risorse ulteriori rispetto a quelle rappresentate dal patrimonio del debitore.
Ora si assiste, come dicevo, a un palese dietro front atteso che il neonato concordato liquidatorio slim gode di tutti i vantaggi visti sopra.

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*A cura di Luciana Cipolla - Partner e Responsabile del Dipartimento Concorsuale di La Scala Società tra Avvocati

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