Penale

Minore sentito come teste, in assenza del fiduciario dell'imputato, in "zona rossa": sentenza nulla

La Corte d'Appello di Milano (Sez. I Pen., 20.07.22) ha annullato la pronuncia del Tribunale di Lodi (Comune ricadente in "zona rossa" all'epoca del processo) nel corso del quale era stata escussa una minorenne in assenza del legale di fiducia dell'imputato: il procedimento avrebbe dovuto essere rinviato ex art. 10, c. VII, d.l. n. 9/20, anche in accoglimento della domanda formulata dal difensore nominato dal giudice (ex art. 97 c. IV c.p.p.), al fine di consentire l'escussione della teste dell'accusa in presenza dell'avvocato di fiducia dell'imputato

di Laura Biarella

La celebrazione del processo in zona rossa

Un uomo era stato giudicato responsabile per delitti legati ai maltrattamenti in famiglia, con condanna a due anni e sei mesi di reclusione, oltre risarcimento dei danni cagionati alla parte civile. Lo stesso proponeva appello avverso la sentenza di prime cure, peraltro deducendone la nullità assoluta (ex art. 178, c. I, lett. c) e 179 c. I, codice di rito penale) in quanto, nonostante fosse nel frattempo intercorsa la vigenza del d.l. n. 9/20 che sospendeva, a causa dell'emergenza pandemica, la celebrazione delle udienze in zona rossa (a eccezione dei processi caratterizzati da urgenza) il Tribunale, nella specie, aveva deciso di assumere comunque una teste (minorenne) dell'accusa, in assenza del difensore di fiducia, e senza concedere un rinvio a breve, come richiesto dal difensore nominato ex art. 97, c. IV, c.p.p.

L'escussione nonostante l'assenza del legale di fiducia

La sentenza è stata dichiarata nulla ( Corte Appello Milano, Sez. I Pen., 20.07.22 ) con rinvio degli atti al Tribunale: il giudice di prime cure, valutando sussistente il carattere dell'urgenza (ex art. 10, c. XI, d.l. n. 9/20) nel procedimento in parola, aveva proceduto ad assumere la testimonianza di una minorenne in assenza del difensore di fiducia dell'imputato , ignorando l'istanza di rinvio formulata dal legale nominato come sostituto dal giudice.

Ancor più in dettaglio, lo stesso giorno in cui il giudice assumeva, con ordinanza, tale decisione, entrava in vigore il d.l. n. 9/20, il cui art. 10 (recante "Misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze processuali"), al c. VII, disponeva che i procedimenti penali da celebrarsi presso i Tribunali dei comuni in "zona rossa" fossero rinviati ex ufficio a data successiva al 31 marzo. L'art. 10, al c. XII, stabiliva invece che le disposizioni di cui ai c. dal VII al X non si applicassero ai procedimenti relativi alla convalida dell'arresto e del fermo, con imputato detenuto, internato, in stato di custodia cautelare, e ai processi aventi profili d'urgenza o relativi a imputati minorenni.

Il riferimento all'art. 132 bis disp. att. c.p.p.


Il Tribunale aveva ritenuto che il procedimento de quo rivestisse carattere d'urgenza in ragione della materia trattata, cioè i delitti di maltrattamenti in famiglia posti in essere in presenza di minore, violenza sessuale e lesioni personali, fattispecie rientranti nel novero dei procedimenti a priorità legale ex art. 132 bis disp. att. del codice di rito (il quale elenca le situazioni in cui è assicurata la priorità assoluta nella formazione dei ruoli e nella trattazione dei processi), e per i quali dovesse essere assicurata la priorità, e ritenuto che, in concreto, l'adempimento previsto per l'udienza di audizione di un minore degli anni 18, testimone dei maltrattamenti in parola, rivestisse carattere di assoluta indifferibilità. La minore era stata ritenuta persona di particolare vulnerabilità ex art. 90 quater codice di rito : se da un lato tale circostanza giustificava l'applicazione dell'escussione con modalità protetta, dall'altro imponeva al Tribunale di adottare le accortezze per limitare il disagio indotto alla minore, tra cui quello di dover fare ritorno nelle aule di giustizia per un nuovo e identico incombente.

L'insussistenza dell'assoluta indifferibilità dell'audizione

La Corte d'appello non ha condiviso il richiamo operato dal Tribunale all'art. 132 bis disp. att. del codice di rito penale, utilizzato per sostenere l'urgenza del procedimento (di cui all'art. 10, c. XI, d.l. n. 9/20) in quanto, in tal caso, tutti i procedimenti a trattazione prioritaria avrebbero "potuto e dovuto" essere trattati, con evidente frustrazione della ratio del rinvio d'ufficio, previsto dal legislatore, in ragione della situazione emergenziale.

Il carattere di assoluta indifferibilità dell'incombente, trattandosi di audizione di minorenne testimone di maltrattamenti , non è risultato condivisibile in ragione dell'imminente raggiungimento della maggiore età della testimone, cioè tre settimane dopo l'udienza: detta circostanza, per la Corte d'appello, affievolisce in modo rilevante le esigenze evidenziate dal primo giudice e non consente di ritenere l'incombente (già all'epoca "prevedibilmente rilevante" sotto il profilo probatorio, stante la relazione di convivenza e filiazione della testimone coi protagonisti) assolutamente indifferibile.

Pertanto, a dir del giudice di seconde cure, il processo avrebbe dovuto essere rinviato ex art. 10 c. VII, d.l. n. 9/20, anche in accoglimento dell'istanza formulata dal legale nominato ex art. 97 c. IV c.p.p., finalizzata a consentire l'escussione della teste dell'accusa con la partecipazione del difensore di fiducia dell'imputato

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