Famiglia

Minori, l'affidamento super esclusivo a un genitore non è legato alla decadenza della responsabilità genitoriale dell'altro

La Cassazione sottolinea la possibilità per il giudice di adottare i provvedimenti che in concreto si rivelino più adatti

di Andrea Alberto Moramarco

Una volta accertato in giudizio il clima di grave conflittualità familiare vissuto dai minori, connotato da rabbia, sfiducia e paura ricondotte dagli stessi prevalentemente al comportamento di uno solo dei genitori, è legittima la scelta del giudice di fare ricorso al cosiddetto affidamento super esclusivo, pur senza pronunciare la decadenza genitoriale dell'altro genitore. Ad affermarlo è la Cassazione con una delle ultime pronunce dell'anno passato (ordinanza n. 29999/20), che sottolinea la possibilità per il giudice di adottare i provvedimenti che in concreto si rivelino più adatti.

Il caso
Al centro della vicenda c'è una triste storia familiare, caratterizzata da un cronico conflitto genitoriale, nella quale a fare le spese della continua tensione erano i due figli della coppia. In particolare, la posizione più delicata nei confronti dei minori era assunta dalla madre, la quale presentava «difficoltà a sintonizzarsi con i figli» e «a comprendere i loro bisogni», nonché a capire i propri errori nella crisi di coppia, al punto tale che i figli «avevano individuato il padre come parte debole, propendendo a prendere le sue parti senza che fosse emerso un condizionamento paterno».
La situazione veniva posta all'attenzione dei giudici, i quali pronunciavano la decadenza della responsabilità genitoriale della madre e affidavano in via esclusiva i figli al padre, attribuendogli altresì l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le questioni afferenti ai minori, lasciando a quest'ultimi la decisione di incontrare o meno la madre.
Tale drastica decisione veniva in parte ridimensionata in appello, ove i giudici ritenevano non sussistenti gli elementi per fondare l'adozione di un provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale. La corte territoriale riteneva però validi e provati gli elementi per attribuire al padre l'affidamento rafforzato, «che pur non privando la madre della responsabilità genitoriale, conferiva all'altro genitore la possibilità di assumere da solo tutte le decisioni per i minori, anche in ordine alle questioni di maggiore importanza».

La decisione
La questione arriva, infine, all'attenzione della Cassazione, ove la madre contesta la decisione della Corte d'appello ritenendola contraddittoria, laddove, da un lato, nega la decadenza della responsabilità genitoriale della stessa e, dall'altro, attribuisce l'affidamento rafforzato al padre.
La Suprema corte non riconosce però alcun profilo di illogicità nella scelta dei giudici di merito, avendo questi fatto corretta applicazione degli articoli 330, 333 e 337-quater del codice civile. Ebbene, afferma il Collegio, una volta accertato alla luce dell'istruttoria la situazione di grave e perenne crisi familiare, determinata in sostanza dall'ostilità della madre nei confronti del padre e dell'incapacità della donna di relazionarsi ai figli, il giudice ben può adottare tutti i provvedimenti che ritiene necessari, potendo anche «graduare le misure applicabili». In sostanza, il giudice sceglie le misure che in concreto si rivelino più adatte, anche facendo ricorso all'affidamento super esclusivo in favore di uno dei genitori, misura che non si pone in rapporto di consequenzialità rispetto alla declaratoria di decadenza genitoriale dell'altro.

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