Famiglia

Minori, modalità di visita ricorribile in Cassazione se lede la bigenitorialità

Per la Suprema corte, ordinanza n. 42013 depositata oggi, il ricorso è possibile quando il diniego si risolve nella negazione della tutela giurisdizionale a un diritto fondamentale

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di Francesco Machina Grifeo

Le statuizioni che attengono alle modalità di frequentazione e visita del minore sono censurabili per Cassazione, superando il filtro dell’inammissibilità per il difetto di decisorietà o per carattere di valutazione di merito, quando l’invalidità dedotta si risolve nella lesione del diritto alla vita familiare, che appartiene al minore ed anche a ciascuno dei genitori, e trova esplicazione nel diritto alla bigenitorialità. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 32013 depositata oggi, giudicando il caso di una coppia ad alta conflittualità con affidamento della minore ai servizi sociali di Milano e collocamento presso la madre a Milano. Ai servizi spettava l’assunzione di tutte le decisioni di maggior importanza per la vita della minore e la disciplina della frequentazione in caso di contrasti tra il padre e la madre.

È dunque ammissibile, per la Prima sezione civile, il ricorso straordinario per cassazione contro i provvedimenti che, all’esito dell’appello o del reclamo (a seconda del tipo di procedimento avviato), attengono all’affidamento e al mantenimento dei figli minori.

Alcuni dubbi interpretativi, ricorda la decisione, erano sorti con riferimento alle statuizioni che disciplinano, nello specifico propri i tempi e i modi di visita e frequentazione. Sul punto di recente la Suprema corte ha affermato che i provvedimenti giudiziali che, all’esito dell’appello o del reclamo (a seconda del tipo di procedimento avviato) statuiscono sulle modalità di frequentazione e visita dei figli minori, sono ricorribili per cassazione nella misura in cui il diniego si risolve nella negazione della tutela giurisdizionale a un diritto fondamentale, quello alla vita familiare.

Tale diritto, sancito dall’art. 8 CEDU (Corte EDU, sentenza del 09/02/2017), prosegue la decisione, viene leso da quelle statuizioni che, adottate in materia di frequentazione e visita del minore, risultino a tal punto limitative ed in contrasto con il tipo di affidamento scelto, da violare il diritto alla bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire a quest’ultimo una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione della prole il cui rispetto deve essere sempre assicurato nell’interesse superiore del minore.

Tornando al caso concreto, il ricorso atteneva proprio alla asserita violazione del diritto alla bigenitorialità, lamentando la mancata previsione dell’affidamento paritario. In questo senso il ricorso è da ritenersi ammissibile. Tuttavia, nello specifico, il primo motivo è da ritenersi inammissibile perché nella sostanza è solo diretto al riesame del bilanciamento al diritto di affidamento e visita riconosciuto a ciascuno dei genitori del minore “e in relazione ai fatti che hanno portato alla valutazione delle concrete modalità di esercizio del diritto di visita della minore”. Il ricorrente ha infatti lamentato che la Corte d’appello non aveva accolto il reclamo sul mancato accoglimento della richiesta di visita per tre settimane su quattro al mese, trattandosi di valutazione di merito, fondata anche sui rilievi del c.t.u..

Ed è inammissibile anche il secondo motivo volto alla riduzione dell’importo dell’assegno di mantenimento. Una richiesta secondo il ricorrente legittimata dai maggiori costi per la visita della figlia. La Corte territoriale però aveva già evidenziato come la limitata modifica delle modalità di visita non potesse incidere sull’assegno di mantenimento.

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