Misura cautelare valida anche se il Gip solleva il conflitto di competenza
Lo hanno chiarito le Sezioni unite penali con una decisione per ora nota soltanto in via provvisoria
Non vi è un conflitto negativo di competenza quando il GIP, pur dichiarandosi territorialmente incompetente, rinnovi tempestivamente la misura cautelare e sollevi il conflitto. Lo hanno chiarito le Sezioni unite penali con una decisione per ora nota soltanto in via provvisoria.
Il Giudice del Tribunale di Alessandria, pronunciandosi sulla richiesta del Pm di applicazione della custodia cautelare nei confronti di una serie di soggetti imputati per vari reati (in rinnovazione dell’ordinanza del Gip del tribunale di Verbania), ha disposto l’applicazione delle misure cautelari e contestualmente sollevato conflitto negativo di competenza ai sensi degli artt. 28 e seguenti cod. proc. pen.. Il giudice che ha sollevato il conflitto, dunque, ha, preliminarmente, disposto, in rinnovazione, un nuovo titolo cautelare. Secondo la giurisprudenza, infatti, la misura applicata da chi si dichiara incompetente perde efficacia.
La Prima Sezione penale, investita della questione, con l’ordinanza n. 33971 del settembre scorso, dopo aver ravvisato orientamenti diversi, ha rimesso al “Massimo consesso” la seguente questione: “Se sussista conflitto negativo di competenza nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, dopo aver ricevuto una richiesta di rinnovazione di misura cautelare a seguito della declaratoria di incompetenza per territorio di altro giudice che l’abbia adottata in via provvisoria ritenendosi incompetente ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., invece di limitarsi a ricusare la cognizione del procedimento ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen., rinnovi la misura cautelare e contemporaneamente sollevi il conflitto”.
Ebbene per le Sezioni unite: “Il conflitto negativo di competenza non sussiste e la misura tempestivamente rinnovata ex art. 27 cod. proc. pen. mantiene la sua efficacia”.
Prevale dunque la tesi, già maggioritaria, secondo la quale il giudice che si dichiara incompetente può e deve adottare o rinnovare la misura cautelare in via urgente ex art. 27 c.p.p., con una decisione che non implica l’affermazione di competenza, ma soltanto l’esercizio di un potere eccezionale e provvisorio. Non si realizza dunque alcuno “stallo processuale”, in quanto la misura tutela esigenze cautelari immediate e il procedimento prosegue davanti al giudice competente.
Al contrario, la tesi minoritaria sosteneva che se il giudice, dopo essersi dichiarato incompetente, continua a intervenire (rinnovando la misura e sollevando conflitto), si produce una contraddizione logica con conseguente stasi processuale: il giudice “a quo” si spoglia del procedimento; quello “ad quem” non può intervenire finché pende il conflitto.
I giudici di legittimità hanno però bocciato una simile ricostruzione privilegiando la continuità della tutela cautelare, senza sacrificare le regole sulla competenza.







