Rassegne di Giurisprudenza

Misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di una professione

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Misure cautelari - Personali - Misure cautelari interdittive - Sospensione dall’esercizio della professione - Nozione di professione - Fattispecie in tema di reati tributari.
Ai fini della applicabilità della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di una professione, non è rilevante la circostanza che il soggetto destinatario non sia iscritto in alcun albo. Infatti, in ordine all’ambito di operatività dell’art. 290 c.p.p., la nozione di “professioni” ivi richiamata non implica necessariamente la titolarità di uno speciale permesso o di una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell’Autorità. In altri termini, la mancata iscrizione nell’albo professionale non vale ad escludere l’applicazione della misura interdittiva [nel caso in esame l’indagato non risultava iscritto all’albo dei dottori commercialisti essendo, invece, ragioniere e consulente fiscale e tributarista qualificato Lapet e come tale abilitato all’accesso al servizio telematico dell’Agenzia delle entrate].

• Corte di cassazione, sezione 3 penale, sentenza 5 novembre 2021 n. 39752

Misure cautelari - Personali - Misure interdittive - Divieto temporaneo di esercizio di professioni o imprese - Ambito di applicazione - Riferimento esclusivo alle professioni soggette ad obbligo di iscrizione o disciplinate da leggi speciali - Esclusione.
Oltre alle cosiddette professioni “protette o vigilate” disciplinate da leggi speciali e soggette all’obbligo di iscrizione, anche le prestazioni di contenuto professionale o intellettuale non soggette a siffatto obbligo, ma oggetto di un rapporto di lavoro autonomo, sono ricomprese nella nozione di professione di cui all’art. 290 cod. proc. pen., relativo alla misura interdittiva del divieto temporaneo di esercizio di determinate attività professionali o imprenditoriali.

•Corte di cassazione, sezione 3 penale, sentenza 5 novembre 2021 n. 39752

Misure cautelari - Personali - Misure interdittive - Divieto temporaneo di esercizio di professioni o imprese - Ambito di applicazione - Professioni non soggette ad obbligo di iscrizione o disciplinate da leggi speciali - Estensioni - Fattispecie.
Il termine professione, ai fini dell'applicabilità della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di una professione, prevista dall'art. 290 cod. proc. pen., deve intendersi nel senso ampio, includendo, anche le prestazioni di contenuto professionale o intellettuale non soggette a obbligo di iscrizione o disciplinate da leggi speciali, ma oggetto di un rapporto di lavoro autonomo. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto esente da censure l'ordinanza che aveva disposto la misura interdittiva del divieto di esercizio della professione per un'operatrice socio-sanitaria legata da un rapporto di lavoro autonomo con una struttura assistenziale per anziani).

• Corte di cassazione, sezione 6 penale, sentenza 8 marzo 2018 n. 10607

Misure cautelari - Personali - Misure interdittive - Divieto temporaneo di esercizio di professioni o imprese - Ambito di applicazione - Riferimento esclusivo alle professioni soggette ad obbligo di iscrizione o disciplinate da leggi speciali - Esclusione - Prestazioni professionali libere oggetto di un rapporto di lavoro autonomo - Sufficienza.

Il termine "professioni" utilizzato dall'art. 290 cod. proc. pen., per riferirsi all'attività oggetto della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio dell’attività professionale, deve intendersi nel senso ampio attribuito dal codice civile, includendo, quindi, oltre alle cosiddette professioni "protette o vigilate", anche le prestazioni di contenuto professionale o intellettuale non soggette ad alcun obbligo di iscrizione, ma oggetto di un rapporto di lavoro autonomo.
• Corte di cassazione, sezione 3 penale, sentenza 23 dicembre 2015 n. 50465