Penale

Misure cautelari: forme di presentazione dell'istanza di riesame

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a cura della Redazione Lex 24

Misure cautelari - Istanza di riesame - Forme - Presentazione nella cancelleria di giudice incompetente - Inammissibilità.
La richiesta di riesame deve essere presentata, anche per via telegrafica o postale, nella cancelleria del Tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento ed è, pertanto, inammissibile il gravame presentato nella cancelleria di altro Tribunale.
•Corte di cassazione, sezione III, sentenza 22 luglio 2015 n. 31961

Misure cautelari - Istanza di riesame - Forme - Istanza di riesame trasmessa via fax – Proposizione irrituale.
Le norme riguardanti la presentazione o spedizione dell'impugnazione (applicabili, oltre alle parti private, anche al pubblico ministero), prevedono, a pena di inammissibilità, forme particolari, atte a garantire non solo la ricezione, ma anche e soprattutto l'autenticità e la provenienza, per cui è inammissibile il gravame proposto a mezzo di telefax, poiché tale strumento tecnico, la cui utilizzazione non è prevista dalle norme in tema di impugnazione, non è comunque idoneo a garantirne la provenienza. Deve considerarsi irritualmente proposta un'istanza di riesame trasmessa a mezzo fax essendo la dichiarazione di impugnazione un atto a forma vincolata le cui modalità di presentazione e ricezione costituiscono requisiti di forma che non ammettono equipollenti.
•Corte di cassazione, sezione III, sentenza 19 giugno 2014 n. 26475

Misure cautelari - Istanza di riesame - Presentazione nella cancelleria di giudice incompetente - Inammissibilità - Sussistenza.
In tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame deve essere presentata nella cancelleria del Tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento ed è, pertanto, inammissibile il gravame presentato nella cancelleria di altro Tribunale.
•Corte di cassazione, sezione II, sentenza 22 aprile 2013 n. 18281

Misure cautelari - Istanza di riesame - Presentazione nella cancelleria di giudice incompetente - Inammissibilità - Sussistenza.
In tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame deve essere presentata (ex art.324, commi 1 e 5, cod. proc. pen.) nella cancelleria del Tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento; è, pertanto, inammissibile il gravame presentato nella cancelleria del Tribunale avente sede nel capoluogo del distretto.
•Corte di cassazione, sezione IV, sentenza 4 ottobre 2002 n. 33337

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