Lavoro

Mobbing, si può separare la responsabilità del dirigente da quella dell’ente pubblico?

La Cassazione, ordinanza n. 13649 depositata oggi, ha rinviato alla pubblica udienza il ricorso di un dirigente di una Azienda sanitaria condannato al risarcimento del danno mentre l’Ente era stato escluso da qualsiasi responsabilità

di Francesco Machina Grifeo

In caso di condotte persecutorie e/o vessatorie subite dal lavoratore la responsabilità del dirigente può considerarsi autonoma ed esclusiva rispetto a quella dell’ente datore di lavoro? Ed in caso affermativo, va inquadrata come responsabilità extracontrattuale, ex articolo. 2043 Cc; oppure come responsabilità che sorge all’interno del rapporto di lavoro, ex articolo 2087 Cc. La questione è stata posto davanti alla Sezione lavoro della Cassazione che valutatane la rilevanza, con l’ordinanza interlocutoria n. 13649 depositata oggi, ha rimesso la causa alla pubblica udienza per consentire la discussione delle parti e l’intervento del Procuratore Generale.

Il caso - il Tribunale di Lametia Terme aveva condannato un dirigente medico - Direttore di un centro di Salute Mentale calabrese - al risarcimento del danno per le condotte persecutorie subite da un collega che era stato esautorato dalle funzioni assistenziali tipiche della sua figura di psichiatra. Contestualmente, la sentenza aveva escluso ogni responsabilità dell’Azienda Sanitaria Provinciale, che avrebbe vigilato sull’operato del direttore e adottato i provvedimenti necessari. E la Corte di appello ha confermato la decisione affermando che la dirigente si era rifiutata di ripristinare le mansioni del medico nonostante le disposizioni in tal senso impartite dall’ASP. In tal modo dando luogo ad una vera e propria “prevaricazione” basata sul convincimento della inettitudine del collega che tuttavia non era riuscita a dimostrare in giudizio e che anzi sembrava smentita dagli esiti della Commissione di verifica.

Nel ricorso di legittimità, la dirigente del Csm ha insistito sostenendo la conformità alla legge ed al contratto collettivo dei provvedimenti organizzativi adottati, e questo è un altro passaggio importante, non iure proprio, ma in veste di Responsabile dell’UOC di Salute Mentale e pur sempre imputabili all’ASP. “Sicché - affermava - se è stata ritenuta esente da qualsiasi responsabilità l’ASP (con statuizione della sentenza di primo grado passata in giudicato) non si vede come possa essere stata ritenuta responsabile la ricorrente come persona fisica”. Lamentando inoltre l’applicazione ad un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale dei principi in materia di prova e risarcimento del danno relativi invece ai casi di responsabilità contrattuale del datore di lavoro.

Come visto, però, sarà necessaria una nuova udienza nel contradditorio delle parti per arrivare ad un pronunciamento sulla questione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©