Rassegne di Giurisprudenza

Mobilità e diritto alla conservazione dell'inquadramento e retribuzione del dipendente pubblico

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto


Pubblico impiego - Transito ad altra amministrazione - Mobilità - Art. 30, d.lgs. n. 165 del 2001 - Cessione di contratto - Art. 1406 cc - Mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro - Configurabilità - Conseguenze sull'inquadramento e trattamento economico del dipendente trasferito.
Il dipendente di ente locale transitato nei ruoli di altra amministrazione pubblica a seguito di mobilità ex art. 30, d.lgs. n. 165 del 2001, ha diritto a essere inquadrato nell'area funzionale e nella posizione economica acquisita nell'ente di provenienza in quanto la procedura di mobilità realizza una cessione del contratto e determina solo una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro. L'individuazione del trattamento giuridico ed economico deve essere effettuata sulla base dell'inquadramento presso l'ente di provenienza nell'ambito della disciplina legale e contrattuale del comparto dell'amministrazione cessionaria tenendo conto anche delle posizioni economiche differenziate attraverso le quali si realizza, all'interno dell'area, una progressione di carriera. (Nella specie il collegio ha escluso che l'agenzia delle dogane in sede di inquadramento successivo al passaggio diretto possa fare applicazione dell'art. 17 CCNL comparto agenzie fiscali 2002/2005 in quanto riferibile al solo accesso dall'esterno) .
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, ordinanza 7 gennaio 2021 n. 86

Pubblico impiego - Mobilità – Inquadramento e retribuzione del lavoratore trasferito - Immutabilità - Cessione di contratto ex art. 1406 cc - Mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro - Configurabilità.
Il dipendente trasferito per mobilità ha diritto a essere inquadrato nell'area funzionale e nella posizione economica corrispondenti a quelle possedute presso l'amministrazione di provenienza in quanto l'espressione di carattere atecnico "passaggio diretto", contenuta nel Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 30 non qualifica un particolare tipo contrattuale civilistico, ma solamente, nel campo pubblicistico, uno strumento attuativo del trasferimento del personale, da una Amministrazione a un'altra, trasferimento caratterizzato da una modificazione meramente soggettiva del rapporto e condizionato da vincoli precisi concernenti la conservazione dell'anzianità, della qualifica e del trattamento economico, che è inquadrabile nella fattispecie della cessione di contratto disciplinata dagli articoli 1406 ss. c.c., visto che comporta il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti e obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali.
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, ordinanza 28 dicembre 2020 n. 29674

Pubblico impiego - Transito ad altra amministrazione - Art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001 - Modificazione soggettiva del rapporto di lavoro - Conseguenze sull'inquadramento e trattamento economico del dipendente.
La procedura di mobilità realizza una cessione del contratto e determina una modificazione solo soggettiva del rapporto di lavoro sicché il dipendente, come espressamente previsto dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 30, comma 2 bis, deve essere inquadrato nell'area funzionale e nella posizione economica corrispondenti a quelle possedute presso l'amministrazione di provenienza.
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, ordinanza 19 marzo 2019 n. 7652

Pubblico impiego - Procedura di mobilità - Inquadramento e trattamento economico del lavoratore trasferito - Cessione di contratto ex art. 1406 cc - Mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro - Art. 30, d.lgs. n. 165 del 2001 - Finalità - Evitare la dequalificazione del dipendente.
Ai sensi dell'art. 30, Decreto Legislativo n. 165 del 2001 la procedura di mobilità individuale dà luogo a una modificazione meramente soggettiva del rapporto di lavoro, restando immutate le condizioni dello stesso riguardo inquadramento e retribuzione del dipendente pubblico al fine di evitare che l'istituto della mobilità, tra enti pubblici diversi, possa dare luogo a processi di dequalificazione "strisciante" del personale trasferito, atteso che, la stessa attribuzione della posizione retributiva, lungi dall'esprimere soltanto un valore economico è direttamente funzionale alla progressione di carriera e propedeutica ai successivi passaggi di Area.
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, ordinanza 28 febbraio 2018 n. 4619