Mobilità tra enti pubblici: per le Sezioni Unite è atto negoziale su cui decide il giudice ordinario
Il massimo concesso nomofilattico della Corte di cassazione civile ha stabilito la natura negoziale dei passaggi per mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni materia che rientra nella giurisdizione ordinaria
La Corte di cassazione civile a sezioni Unite ha adottato l’ordinanza n. 30836/2025 con cui ha chiarito che la mobilità volontaria tra pubbliche amministrazioni non è un concorso “camuffato”, ma una vera e propria cessione del contratto, che resta saldamente ancorata alla giurisdizione del giudice ordinario.
Infatti, il giudice amministrativo interviene solo quando si discute dell’esercizio di poteri pubblicistici che incidono su posizioni di interesse legittimo.
Poteri pubblici e diritti soggettivi
Qui invece il cuore della controversia non è la scelta di bandire la mobilità, ma il modo in cui è stata gestita. E proprio quando il contenzioso riguarda il modo in cui l’amministrazione ha gestito la procedura — criteri adottati, comparazione tra aspiranti, trasparenza delle scelte — non si entra nel terreno dei poteri pubblicistici, ma si resta nell’alveo del diritto soggettivo del lavoratore. L’innovatività della decisione risiede in questa limpida separazione: anche in presenza di atti organizzativi dell’ente, il giudice ordinario può disapplicarli se fungono solo da presupposti e non da manifestazioni di potestà autoritativa. Così le Sezioni Unite riportano coerenza in un settore dove per anni la giurisdizione è oscillata, definendo un criterio semplice e stabile per orientare le controversie sulla mobilità.
Il caso
La vicenda nasce da una contestazione relativa all’assegnazione di un incarico dirigenziale attraverso una procedura di mobilità. L’interessato aveva più volte presentato domanda per trasferirsi presso un altro ente, confidando che la disponibilità del posto fosse resa pubblica e gestita secondo criteri oggettivi e verificabili. Tuttavia l’amministrazione aveva proceduto scegliendo un altro candidato, ritenuto idoneo da una commissione interna. La scelta aveva creato frizioni perché percepita come frutto di valutazioni individuali non comparate, con il rischio di scivolare verso preferenze personalistiche anziché verso un percorso trasparente. In questo clima, i giudici di merito si erano divisi sulla giurisdizione, oscillando tra la prospettiva privatistica del rapporto di lavoro e quella pubblicistica degli atti organizzativi.
Il Tar, investito della questione, aveva ritenuto che l’intera controversia ruotasse non attorno all’esercizio del potere amministrativo in sé, ma intorno all’applicazione delle regole dell’istituto della mobilità, ponendo così le basi per il conflitto di giurisdizione.
L’interpretazione delle sezioni Unite
Il principio di diritto delineato dalle Sezioni Unite si spinge oltre le ricostruzioni tradizionali e rimette ordine in uno degli ambiti più incerti del pubblico impiego privatizzato: dove si colloca il confine tra attività gestionale e attività amministrativa in senso stretto?
La Corte chiarisce che la mobilità volontaria non assume mai la natura di procedura concorsuale, neppure quando l’amministrazione la struttura attraverso bandi o avvisi.
Il tratto distintivo è la continuità del rapporto giuridico: il lavoratore non entra per la prima volta nella pubblica amministrazione, ma si sposta da un ente all’altro mediante una cessione del contratto, che conserva la sua natura negoziale. Da questo presupposto deriva la conclusione cruciale: la giurisdizione va al giudice ordinario perché si discute di posizioni di diritto soggettivo, non di interessi legittimi.
L’innovazione sta nella capacità delle Sezioni Unite di sciogliere definitivamente il nodo legato agli atti presupposti. La Corte afferma che, anche se l’amministrazione adotta regolamenti o criteri organizzativi, il giudice ordinario può disapplicarli quando incidono su diritti soggettivi del lavoratore. Non serve più una distinzione artificiosa tra atti “macro” e atti “micro”, perché ciò che conta non è la veste formale dell’atto, ma la sua funzione nella dinamica del rapporto di lavoro. Così la giurisprudenza supera quelle zone grigie in cui il contenzioso oscillava tra i due giudici, aumentando incertezza e durata dei processi.
Concetto di “comparazione”
Altro elemento di novità riguarda il concetto di comparazione. Le Sezioni Unite spiegano che la mobilità non richiede una competizione concorsuale, ma resta necessario che le scelte dell’amministrazione siano sorrette da criteri minimi di trasparenza e razionalità. Questo punto è decisivo: la mobilità non è una procedura selettiva, ma non può nemmeno trasformarsi in un esercizio arbitrario di preferenze. La Corte sottolinea che l’assenza di una competizione non libera l’ente dal rispetto del principio di coerenza tra fabbisogno, requisiti e valutazione dei candidati. È un equilibrio delicato, che definisce una nuova traiettoria interpretativa.
Osservazioni conclusive
Il provvedimento assume, pertanto, una forte valenza sistemica: ristabilisce un criterio univoco per individuare la giurisdizione, riconduce la mobilità alla sua natura di istituto negoziale e afferma che, anche nel pubblico impiego, il diritto soggettivo del lavoratore deve poter essere tutelato senza incertezze. Le Sezioni Unite, con una pronuncia lineare e risolutiva, danno stabilità a un settore frequentemente oggetto di oscillazioni interpretative e lo fanno ribadendo un principio destinato ad avere impatto operativo: la mobilità non è concorso, e ciò che non è concorso non può che appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario.







