Penale

Modello 231 irrilevante se il rischio mafia è attuale

Per il controllo giudiziario serve una prognosi favorevole alla bonifica

di Antonio Iorio

Il diniego al controllo giudiziario richiesto da un'impresa colpita da interdittiva antimafia deve basarsi su un giudizio prognostico in ordine alla possibilità per l'impresa di operare in futuro in assenza di condizionamenti mafiosi. In assenza di una favorevole previsione anche l'eventuale adozione del modello organizzativo previsto dal Dlgs 231/2011 è irrilevante.

A fornire questa interpretazione è la Corte di Cassazione sez. 2 penale con la sentenza 11326 depositata il 16 marzo.

Un'impresa destinataria di interdittiva antimafia della Prefettura, dopo aver proposto impugnazione al TAR, presentava richiesta al Tribunale di ammissione al controllo giudiziario (art. 34 bis co. 6 dlgs 159/2011) che veniva rigettata. La decisione era confermata dalla Corte di Appello.

Il decreto era così impugnato per Cassazione.

Tra i vari motivi di ricorso l'interessato rilevava, tra l'altro, che la società aveva adottato un modello organizzativo (Dlgs 231/2001) pur dopo la commissione del reato. Erano state così adottate misure di self cleaning volte a distanziare possibili ragioni di influenza ovvero infiltrazione derivanti dalle eventuali interessenze mafiose.

La Cassazione ha confermato la decisione della Corte di Appello fornendo alcune importanti indicazioni in merito al controllo giudiziario.

In base all'art. 34 bis dlgs 159/2011 quando il libero esercizio di determinate attività può agevolare l’attività di persone coinvolte in determinati fatti criminali, e detta agevolazione risulta occasionale, il tribunale dispone, anche d’ufficio, il controllo giudiziario di tali attività se sussistono circostanze di fatto da cui desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l’attività.

La medesima norma prevede anche (comma 6) che le imprese destinatarie di interdittiva antimafia (impugnata presso il TAR), possono richiedere il controllo giudiziario al tribunale che nel caso nomina un giudice delegato e un amministratore giudiziario.

Se la richiesta viene accolta, successivamente, anche sulla base della relazione dell’amministratore giudiziario, il tribunale può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniali.

Secondo la Cassazione i presupposti per la richiesta del controllo da parte dell'impresa concernono la possibilità di un giudizio prognostico favorevole che l'impresa possa operare senza condizionamenti mafiosi. E infatti all'adozione di tale provvedimento consegue automaticamente la sospensione degli effetti delle informazioni del prefetto. Nella specie quindi non rileva l'occasionalità dell'agevolazione ma il futuro presumibile dell'azienda nei casi di controllo giudiziario,

Nella vicenda, la Corte di Appello aveva ritenuto che in passato e in epoca attuale, l'impresa avesse rapporti associazioni mafiose. In un simile contesto è irrilevante l'adozione da parte della società di un modello organizzativo (dlgs 231/2001) stante il rapporto di stabile agevolazione che la società aveva intessuto con le cosche che non permette di formulare una prognosi favorevole di bonifica e radicale risanamento.

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