Money transfer e riciclaggio: per la sussistenza del reato sufficiente anche il dolo eventuale
La Cassazione, con la sentenza del 1 luglio 2015 n. 27806, si sofferma sull’elemento soggettivo del reato di riciclaggio.
La vicenda - Si trattava di una vicenda cautelare reale in cui il riciclaggio era ipotizzato a carico dei responsabili di agenzie di money- transfer che avevano provveduto a trasferire all'estero somme di denaro che si ipotizzava fossero provento dei reati di vendita di merci contraffatte, frodi commerciali, evasioni fiscali penalmente rilevanti.
La Corte, accogliendo il ricorso del pubblico ministero, ha annullato l'ordinanza con cui il tribunale aveva annullato il decreto di sequestro preventivo emesso ex articolo 12 sexies del decreto legge n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 del 1992, rinviando al tribunale per un rinnovato esame sull'esame soggettivo del reato di riciclaggio, da apprezzare alla luce delle modalità irregolari della condotta incriminata: sistematica violazione della normativa finalizzata a prevenire il riciclaggio; frammentizzazione delle somme di denaro spedite; elevatissimo numero e ammontare delle operazioni compiute; utilizzo di nominativi di soggetti inesistenti o mancata corretta identificazioni degli stessi; irregolarità nella registrazione delle operazioni.
L’ elemento soggettivo del riciclaggio - La decisione è supportata da una convincente lettura interpretativa del proprium dell'elemento soggettivo del riciclaggio.
In tema di riciclaggio, osserva la Cassazione, la consapevolezza dell'agente in ordine alla provenienza dei beni da delitti può essere desunta da qualsiasi elemento e sussiste quando gli indizi in proposito siano così gravi e univoci da autorizzare la logica conclusione che i beni ricevuti per la sostituzione siano di derivazione delittuosa specifica, anche mediata; e ciò anche perché, nel riciclaggio, è sufficiente anche il dolo eventuale, che si configura quando l'agente si rappresenta la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa dei beni ricevuti.
Con l'ulteriore precisazione che, ai fini della configurabilità del riciclaggio, non solo sotto il profilo soggettivo, ma anche sotto quello oggettivo, non si richiedono l'esatta individuazione e l'accertamento giudiziale del delitto presupposto, essendo sufficiente che lo stesso risulti, alla stregua degli elementi di fatto, acquisiti e interpretati secondo logica, almeno astrattamente configurabile.
E' sulla base di queste premesse che, sia pure ai limitati fini della vicenda “cautelare”, la Cassazione ha ritenuto di accogliere il ricorso del pubblico ministero.
Corte di cassazione – Sezione II penale – Sentenza 1 luglio 2015 n. 27806