Legittima la multa che non riporta la firma autografa del Prefetto ma solo quella redatta con sistemi meccanizzati. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 24231/22. In particolare il cittadino multato ha proposto ricorso davanti la Suprema corte lamentando violazione o falsa applicazione dell'articolo 18 della legge 689/81 e dell'articolo 204 del Cds avuto riguardo alla mancanza di firma autografa del Prefetto, in relazione all'articolo 360 comma 1, n. 3 e n. 5 del cpc, che determinerebbe l'incerta provenienza del documento (ordinanza-ingiunzione) e, per l'effetto, la nullità dello stesso. Secondo i Supremi giudici il motivo d'appello è infondato.
La legge 39/199 3. Si legge nella sentenza che, qualora l'ordinanza sia stata redatta con sistemi meccanizzati, la sottoscrizione è sostituita dall'indicazione di cui all'articolo 3, comma secondo, della legge 39/1993, secondo cui "nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnati dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Inoltre, qualora per la validità degli atti adottati sia prevista l'apposizione di firma autografa, quest'ultima è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile" (sul punto sui vedano anche le sentenze della Cassazione nn. 18493/2020 e 12160/2012).
Conclusioni. Poiché, nello specifico, l'ordinanza risulta essere stata redatta con sistema meccanizzato, era sufficiente per la validità del provvedimento l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario quale formalità sostitutiva della sottoscrizione. Il ricorso quindi è stato rigettato.

