Civile

Multa legittima anche senza firma autografa del Prefetto ma solo con l'indicazione meccanizzata

Qualora per la validità degli atti adottati sia prevista l'apposizione di firma autografa, quest'ultima è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile

di Giampaolo Piagnerelli

Legittima la multa che non riporta la firma autografa del Prefetto ma solo quella redatta con sistemi meccanizzati. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 24231/22. In particolare il cittadino multato ha proposto ricorso davanti la Suprema corte lamentando violazione o falsa applicazione dell'articolo 18 della legge 689/81 e dell'articolo 204 del Cds avuto riguardo alla mancanza di firma autografa del Prefetto, in relazione all'articolo 360 comma 1, n. 3 e n. 5 del cpc, che determinerebbe l'incerta provenienza del documento (ordinanza-ingiunzione) e, per l'effetto, la nullità dello stesso. Secondo i Supremi giudici il motivo d'appello è infondato.

La legge 39/199 3. Si legge nella sentenza che, qualora l'ordinanza sia stata redatta con sistemi meccanizzati, la sottoscrizione è sostituita dall'indicazione di cui all'articolo 3, comma secondo, della legge 39/1993, secondo cui "nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnati dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Inoltre, qualora per la validità degli atti adottati sia prevista l'apposizione di firma autografa, quest'ultima è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile" (sul punto sui vedano anche le sentenze della Cassazione nn. 18493/2020 e 12160/2012).

Conclusioni. Poiché, nello specifico, l'ordinanza risulta essere stata redatta con sistema meccanizzato, era sufficiente per la validità del provvedimento l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario quale formalità sostitutiva della sottoscrizione. Il ricorso quindi è stato rigettato.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©