Civile

Multe: il verbale meccanizzato non ha bisogno dell’attestazione di conformità

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di Domenico Carola

Il verbale meccanizzato non necessita di attestazione di conformità all'originale e in presenza di segnaletica verticale per la sosta a pagamento gli stalli blu non sono indispensabili per la validità della prescrizione. Con la sentenza n. 24999 del 6 dicembre 2016 la VI sezione della Corte di Cassazione esprime questi due importanti principi.

Il caso - A seguito di contestazione di violazione dell'articolo 7, commi 1, lettera f), e 15, del Codice della strada, per avere parcheggiato la vettura in area a pagamento senza esporre il biglietto cosiddetto gratta e sosta, il trasgressore propone ricorso in Cassazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione del Giudice di Pace, lamentando la mancanza di attestazione di conformità all'originale e la mancata contestuale notificazione di copia autentica del verbale originale; l'imputato lamenta inoltre l'assenza di segnaletica orizzontale di colore azzurro prevista per gli stalli a pagamento.

La decisione - La Suprema Corte rigetta il ricorso. I giudici della Corte di Cassazione ricordano infatti che, secondo la giurisprudenza consolidata, «in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nel caso di contestazione non immediata della violazione, ai sensi dell'articolo 201 del Codice della strada, l'articolo 385 del Regolamento di esecuzione e di attuazione al medesimo codice stabilisce, al terzo comma, che il verbale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti dell'ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono essere notificati gli estremi viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, e che allorquando il verbale sia stato redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, esso viene notificato con il modulo prestampato recante l'intestazione dell'ufficio o comando predetti. Ne consegue che il modulo prestampato notificato al trasgressore, pur recando unicamente l'intestazione dell'ufficio o comando cui appartiene il verbalizzante, è parificato per legge in tutto e per tutto al secondo originale o alla copia autentica del verbale». In merito alla seconda doglianza, gli Ermellini ribadiscono, in conformità a precedente giurisprudenza, tra l'altro, che la segnalazione verticale prevale su quella orizzontale quando quest'ultima risulti contraddittoria perché siano assenti o sbiaditi i segnali sull'asfalto.

Corte di Cassazione – Sezione Vi – Sentenza 6 dicembre 2016 n. 24999

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