Rassegne di Giurisprudenza

Mutuo di scopo convenzionale: la clausola di destinazione della somma mutuata deve coinvolgere direttamente l'interesse della banca finanziatrice

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Interpretazione del contratto - Finanziamenti opere edili di una società - Mutuo di scopo - Differenze con il mutuo fondiario - Garanzie autonome - Nullità
Nei casi in cui sia dedotta l'esistenza di un mutuo di scopo convenzionale, e' necessario che la clausola di destinazione della somma mutuata, incidendo sulla causa del contratto, finisca per coinvolgere direttamente anche l'interesse dell'istituto finanziatore. Qualora venga prevista nel contratto di finanziamento una destinazione delle somme erogate nell'interesse del mutuatario, si realizzerebbe una mera esteriorizzazione dei motivi del negozio, non comportante una modifica del tipo contrattuale. In questo caso, non si parlerebbe di mutuo scopo in quanto la semplice indicazione dei motivi, non accompagnata da un programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non e' di per se' idonea a modificare il tipo negoziale. Pertanto, per distinguere l'un tipo dall'altro, qualora non vi sia un interesse del mutuante allo scopo, sul mutuatario non grava uno specifico obbligo di destinazione delle somme erogate. La qualificazione in termini di mutuo di scopo si può, invece, affermare quando sia rinvenibile un obbligo specifico del mutuatario nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo all' utilizzazione delle somme per un determinato scopo. In tutti gli altri casi, l'inosservanza della destinazione indicata in contratto non rileva ai fini della validità o meno del contratto stesso.
Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Sentenza del 14 aprile 2021, n. 9838

Mutuo - Mutuo di scopo - Funzione - Ampliamento della causa rispetto alla sua consistenza - Effetti. (Cc, articoli 1325, 1345 e 1418)
Il mutuo di scopo risponde alla funzione di procurare al mutuatario i mezzi economici destinati al raggiungimento di una determinata finalità, comune al finanziatore, la quale, integrando la struttura del negozio, ne amplia la causa rispetto alla sua normale consistenza, sia in relazione al profilo strutturale, perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale, sia in relazione al profilo funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l'impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa. La destinazione delle somme mutuate alla finalità programmata assurge pertanto a componente imprescindibile del regolamento di interessi concordato, incidendo sulla causa del contratto fino a coinvolgere direttamente l'interesse dell'istituto finanziatore, ed è perciò l'impegno del mutuatario a realizzare tale destinazione che assume rilevanza corrispettiva, non essendo invece indispensabile che il richiamato interesse del finanziatore sia bilanciato in termini sinallagmatici, oltre che con la corresponsione della somma mutuata, anche mediante il riconoscimento di un tasso di interesse agevolato al mutuatario. (M.Pis.)
Corte di cassazione, Civile, Sezione 2, Sentenza del 29 settembre 2020, n. 20552

Mutuo - In genere - Mutuo di scopo - Nozione - Clausola aggiuntiva di ingerenza del mutuante nella gestione e nel reimpiego delle cose mutuate - Liceità.
Nel cosiddetto mutuo di scopo, cioé nel mutuo preordinato alla realizzazione di una finalità convenzionale necessaria e tale quindi da contrassegnare la funzione del negozio, consistente nel procurare al mutuatario mezzi economici di utilizzazione vincolata, per facilitare o garantire l`adempimento, da parte del mutuatario, della obbligazione di destinazione delle cose mutuate allo scopo concordato, può essere prevista, con una pattuizione aggiuntiva, la ingerenza del mutuante nella gestione e nel reimpiego delle cose medesime.
Corte di cassazione, Civile, Sezione 1, Sentenza del 21 dicembre 1990, n. 12123