Civile

Ncc, Consiglio di Stato e Cassazione spingono per la liberalizzazione

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di Maurizio Caprino

Si moltiplicano i segnali che la giurisprudenza manda a favore di una liberalizzazione dei servizi di trasporto passeggeri non di linea. Dopo la sentenza con cui il Tar Lazio ha dato l’ok a un operatore di noleggio con conducente (Ncc) con sede all’estero (si veda Il Sole 24 Ore del 24 agosto), il 31 agosto il Consiglio di Stato (sentenza 6124/2021) ha ritenuto ingiustificati i regolamenti locali che pongono limitazioni non giustificate all’attività di operatori fuori sede. Infine ieri la Cassazione (sentenza 24378/2021) ha stabilito che non si può ritenere abusivo un vettore che prelevi passeggeri fuori dal territorio del Comune che gli ha rilasciato l’autorizzazione per svolgere l’attività di Ncc.

Il principio che pare accomunare questi casi è che norme restrittive come la legge-quadro nazionale (la 21/1992, modificata negli ultimi anni ma in attesa di revisione organica) e molti regolamenti locali (tra cui quelli che riguardano la Laguna di Venezia, oggetto delle due ultime sentenze, relative al trasporto con motoscafi e non a quello “classico” con auto) sono legittime solo se perseguono in modo proporzionato e non discriminatorio l’obiettivo dichiarato dall’organo che le emana. Lo si deduce soprattutto dall’articolo 49 del Trattato di funzionamento dell’Ue (Tfue).

Nel caso deciso dal Consiglio di Stato, i limiti minimi di stazza imposti alle imbarcazioni Ncc autorizzate da Comuni diversi da quello di Venezia (sia pure limitrofi, come Mirano nella fattispecie) non sono giustificati dalla necessità di proteggere i delicati palazzi e monumenti della città dagli effetti del moto ondoso. «Per comune conoscenza», invece, occorrerebbe un limite di velocità. Tra le righe, il Consiglio di Stato fa capire che consentire ai “forestieri” il transito solo con imbarcazioni più pesanti serve a impedire fisicamente che svolgano il servizio nei canali più stretti. Mentre servono «omogeneità e uniformità» delle condizioni di servizio, che sono «garanzia necessaria alla realizzazione di un’effettiva concorrenza».

Nel caso deciso dalla Cassazione, non è stato nemmeno necessario “scomodare” la concorrenza. Un’imbarcazione Ncc di Jesolo era stata confiscata per aver prelevato passeggeri da un hotel di Venezia per portarli all’aeroporto. Ai giudici è bastato interpretare le norme nazionali e locali chiarendo che il vettore “forestiero” è comunque in regola se parte dalla sua rimessa. Così non è stato necessario pronunciarsi sul motivo di ricorso basato sul Tfue.

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