Professione e Mercato

Negoziazione assistita: avvocato istruttore al debutto ma senza aumento dei compensi

I legali potranno anche raccogliere le prove e acquisire dichiarazioni di terzi da utilizzare in giudizio

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di Valentina Maglione e Bianca Lucia Mazzei

Nell’ambito della procedura di negoziazione assistita, gli avvocati potranno anche svolgere attività istruttoria stragiudiziale, cioè raccogliere prove e acquisire dichiarazioni di terzi utilizzabili in giudizio, se il giudice non decide di rinnovare la prova. Una possibilità guardata però con scetticismo dagli operatori, anche perché non sono più previsti aumenti del compenso.

Eliminato l’incentivo

Il disegno di legge delega sulla riforma del processo civile, nella versione emendata dal Governo, ha infatti confermato questa nuova possibilità, prevista dal testo iniziale messo a punto dall’ex ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ma ha eliminato l’incentivo economico, allora disposto, della maggiorazione minima del compenso del 30 per cento.

«È un tema molto delicato - osserva il consigliere del Consiglio nazionale forense Aniello Cosimato - perché investe la formazione della prova che, invece, deve avvenire durante il giudizio, nell’ambito del contraddittorio delle parti e di fronte al giudice».

Perplessità condivise da Antonio de Notaristefani, presidente dell’Unione delle Camere civili: «Non credo che riguarderà molti casi e, quindi, non alleggerirà il carico di lavoro dei giudici - prevede - perché per procedere occorre il consenso di tutti gli avvocati, che non è automatico se non si conoscono e non sono abituati a collaborare tra loro. L’aumento del compenso poteva rappresentare un incentivo, ma senza questo cade anche la spinta a tentare».

I decreti attuativi

Per capire come saranno attuate le norme sull’istruttoria stragiudiziale occorre aspettare i decreti legislativi. Ma già dalla delega emergono i punti chiave del nuovo strumento.

In pratica, nella convenzione di negoziazione assistita si potrà prevedere la possibilità per gli avvocati di acquisire dichiarazioni di terzi su fatti rilevanti per la controversia e di chiedere alla controparte di dichiarare per iscritto la verità di fatti a lei sfavorevoli (ma favorevoli a chi li ha richiesti). L’attività si dovrà svolgere nel rispetto del contraddittorio e con la partecipazione di tutti gli avvocati che assistono le parti coinvolte.

I decreti delegati dovranno disciplinare l’utilizzabilità in giudizio delle prove raccolte, ferma restando la possibilità del giudice di rinnovare dichiarazioni e testimonianze. Andranno previste garanzie per le parti e per i terzi, inclusa la possibilità di non rendere dichiarazioni (si anticiperà l’intervento del giudice per acquisirle). Chi dichiarerà il falso incorrerà in sanzioni penali, mentre sottrarsi all’interrogatorio comporterà conseguenze processuali anche sulle spese di giudizio. E gli abusi dei legali costituiranno grave illecito disciplinare.

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