Civile

Negoziazione assistita, invito alla procedura e condizione di procedibilità

La selezione delle più recenti sentenze di merito in materia di negoziazione assistita: procura alle liti, soggetti destinatari dell'invito ad aderire alla procedura, la condizione di procedibilità quando l'invito alla controparte è sottoscritto dal solo difensore

di Federico Ciaccafava

Negoziazione assistita, procura alle liti e condizione di procedibilità


Tribunale di Roma, sezione XIII civile, sentenza 24 maggio 2022 n. 8144 – Giudice Franco

La pronuncia afferma, in tema di negoziazione assistita, che qualora in corso di causa, a seguito dell'ordine impartito dal giudice, la parte attrice onerata dell'incombente rivolga alla controparte l'invito non sottoscritto tuttavia personalmente dalla parte, il difensore attoreo, a pena di improcedibilità della domanda, deve essere munito di procura speciale, non essendo a tal fine sufficiente il conferimento della procura alle liti.

LA MASSIMA - Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Condizione di procedibilità – Invito rivolto in corso di causa alla controparte – Mancata sottoscrizione della parte – Potere rappresentativo del difensore – Procura alle liti – Idoneità – Esclusione – Procura speciale – Necessità – Mancanza – Conseguenze – Improcedibilità del giudizio. (Cc, articolo 1392; Cpc, articoli 83 e 84; Dl 132/2014, articolo 3)

In tema di negoziazione assistita, qualora in corso di causa, a seguito dell'ordine impartito dal giudice, la parte attrice onerata dell'incombente rivolga alla controparte l'invito non sottoscritto tuttavia personalmente dalla parte, il difensore attoreo, a pena di improcedibilità della domanda, deve essere munito di procura speciale, non essendo a tal fine sufficiente il conferimento della procura alla liti
(Nel caso di specie, il giudice adito, rilevato che dalla procura alle liti non risultava neppure testualmente conferito il potere di procedere alla negoziazione assistita, ma solo l'informativa circa la possibilità di esperire la stessa, e ritenuto pertanto l'invito in concreto rivolto dal difensore, in quanto privo della sottoscrizione della parte, quale atto "tamquam non esset", ha concluso per l'irrituale esperimento della negoziazione assistita, dichiarando di conseguenza improcedibile la domanda giudiziale).
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Negoziazione assistita e soggetti destinatari dell'invito ad aderire alla procedura


Tribunale di Cagliari, sezione II civile, sentenza 19 aprile 2022 n. 1032 – Giudice Dessì

La decisione precisa che, in tema di negoziazione assistita, soltanto i soggetti che dispongano dei diritti sottesi al rapporto sostanziale in contesa sono titolati a ricevere personalmente l'invito a porre in essere una negoziazione assistita, non potendo tale regola essere derogata neppure nei casi in cui già esistano dei difensori precedentemente nominati ed incaricati di tutelare le parti nel giudizio di merito.

LA MASSIMA - Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Condizione di procedibilità – Formulazione invito alla procedura conciliativa – Destinatari – Soggetti titolari dei diritti sottesi al rapporto sostanziale in contesa – Necessità – Deroga in presenza di difensori già nominati ed incaricati di tutelare le parti nel giudizio di merito – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento. (Cpc, articolo 615; Dl 132/2014, articoli 3 e 4)

In tema di negoziazione assistita, dalla lettura della disciplina dettata in materia consegue che soltanto i soggetti che dispongano dei diritti sottesi al rapporto sostanziale in contesa siano titolati a ricevere personalmente l'invito a porre in essere una negoziazione assistita in guisa che, solo in un momento successivo alla ricezione dell'invito, gli stessi potranno incaricare per l'ulteriore corso uno o più procuratori. Il legislatore, infatti, nel prevedere tale regola generale, non ha invero ritenuto di inserire eccezione alcuna, nemmeno nei casi in cui già esistano dei legali precedentemente nominati ed incaricati di tutelare le parti nel giudizio di merito
(Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, cod. proc. civ., il giudice adito, pur rilevando l'omissione di uniformarsi alla chiara volontà del legislatore, in quanto il procuratore della società opponente aveva inoltrato l'invito a porre in essere la negoziazione assistita unicamente al legale delle proprie controparti sostanziali, ha ritenuto comunque infondata la dedotta improcedibilità della domanda sollevata da quest'ultime a cagione della non corretta attivazione del procedimento di negoziazione assistita: infatti, in base alle stesse previsioni del dettato normativo in esame – cfr., art, 3, comma 3, del decreto–legge n. 132 del 2014 – l'obbligo di inoltrare alla controparte l'invito a porre in essere una negoziazione assistita, non trovando applicazione, fra l'altro, "…nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata…", faceva sì che nella circostanza la domanda attorea, sussumibile sotto il disposto dell'art. 615 citato e, in quanto tale, esclusa dall'obbligo di previo esperimento della negoziazione assistita sotto pena d'improcedibilità, benché non preceduta da una rituale procedura di negoziazione assistita, si rivelasse purtuttavia ammissibile e procedibile, potendo pertanto essere scrutinata nel merito).
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Negoziazione assistita ed invito alla controparte sottoscritto dal solo difensore


Tribunale di Torino, sezione II civile, sentenza 1° aprile 2022 n. 1423 – Giudice La Marca

La decisione afferma che l'invito alla procedura di negoziazione assistita sottoscritto dal solo difensore della parte onerata non configura un vizio di nullità dell'atto la quale comunque non potrà essere pronunciata ove quest'ultimo, ex art. 156, comma 3, cod. proc. civ., abbia comunque raggiunto il suo scopo di informare la controparte ed invitarla alla procedura medesima sulla questione oggetto di giudizio, e parte convenuta non abbia in proposito allegato alcun pregiudizio derivante dalla sottoscrizione non ad opera della parte personalmente ma unicamente del predetto difensore.

LA MASSIMA - Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Condizione di procedibilità – Invito alla procedura – Giudizio pendente – Sottoscrizione del solo difensore – Vizio di nullità – Configurabilità – Esclusione. (Cpc, articolo 156; Dl n. 132/2014, articoli 3 e 4)

In tema di negoziazione assistita, l'invito alla procedura sottoscritto dal solo difensore della parte onerata non configura un vizio di nullità dell'atto la quale comunque non potrà essere pronunciata ove quest'ultimo, ex art. 156, comma 3, cod. proc. civ., abbia comunque raggiunto il suo scopo di informare la controparte ed invitarla alla procedura medesima sulla questione oggetto di giudizio, e parte convenuta non abbia in merito allegato alcun pregiudizio derivante dalla sottoscrizione non ad opera della parte personalmente ma unicamente del predetto difensore
(Nel caso di specie, relativo ad un giudizio reso nel quadro di una lite insorta a seguito di una compravendita immobiliare e nel corso del quale era stato disposto l'esperimento della procedura in esame, il giudice adito ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea sollevata dalla parte convenuta ex art. 3 del 3, comma 1, del decreto-legge n. 132 del 2014 per non essere stato l'invito alla negoziazione assistita firmato personalmente dall'attrice, non essendo tale sottoscrizione prevista a pena di nullità, ed essendo al contrario pacifica la riferibilità alla stessa dell'invito, per avere l'attrice medesima già conferito la procura alle liti al difensore, e comunque avendo l'atto raggiunto il suo scopo di informazione ed invito alla controparte, posto che la convenuta stessa non aveva allegato alcun pregiudizio derivante dalla lamentata omessa sottoscrizione).

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Negoziazione assistita, condizione di procedibilità e domande proposte nei riguardi di terzi chiamati in causa


Tribunale di Roma, sezione XIII civile, sentenza 21 aprile 2022 n. 5980 – Giudice Cannizzo

La sentenza afferma che, in tema negoziazione assistita obbligatoria, la procedura non può ritenersi estesa anche alle domande proposte in giudizio nei riguardi di terzi chiamati in causa in quanto la "ratio legis" sottesa al dettato normativo che regola l'istituto conciliativo deve intendersi ragionevolmente limitata all'iniziativa processuale che dà vita ad un processo senza potersi estendere ai fenomeni di ampliamento dell'ambito oggettivo di un giudizio già avviato.

LA MASSIMA - Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Condizione di procedibilità – Ambito applicativo – Domande proposte nei riguardi di terzi chiamati in causa – Estensione – Configurabilità – Esclusione – Fondamento – Fattispecie relativa ad azione di risarcimento danni per responsabilità da cosa in custodia. (Costituzione, articoli 24 e 111; Cc, articoli 2043, 2051 e 2931; Cpc, articolo 106; Dl 132/2014, articolo 3)

In tema di negoziazione assistita obbligatoria, la procedura non può ritenersi estesa alle domande nei riguardi di terzi chiamati in causa. Premesso, infatti, che le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga all'esercizio di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., non possono essere interpretate in senso estensivo, non può prescindersi dalla rigorosa interpretazione del dato testuale, che prevede che l'improcedibilità sia sollevata dal convenuto, qualificazione che il codice di rito annette non al destinatario di una qualunque domanda giudiziale, bensì a colui che riceve la "vocatio in jus" da parte dell'attore.
Inoltre, l'evenienza di dover esperire, in tempi diversi e nell'ambito dello stesso processo, una pluralità di procedimenti di negoziazione, così come per la mediazione, comportando un inevitabile, sensibile allungamento dei tempi di definizione del processo, è, all'evidenza, difficilmente compatibile con il principio costituzionale della ragionevole durata del giudizio e con l' esigenza di evitare ogni possibile forma di abuso strumentale del medesimo, imponendosi, al riguardo, un'interpretazione costituzionalmente orientata del precetto normativo.
In definitiva, per tali ragioni, si ritiene che la "ratio legis" sottesa all'art. 3 del decreto-legge n. 132 del 2014 – debba intendersi ragionevolmente limitata all'iniziativa processuale che dà vita ad un processo non potendosi estendere ai fenomeni di ampliamento dell'ambito oggettivo del giudizio già avviato
(Nel caso di specie, relativo ad un giudizio promosso dal titolare una farmacia per ottenere da una amministrazione comunale il risarcimento dei danni conseguenti alla contrazione dei ricavi dovuta all'impossibilità dei clienti di entrare nel locale in occasione di precipitazioni atmosferiche seguite dal completo allagamento del marciapiede antistante, il giudice adito, confermando la propria ordinanza emessa sul punto, ha respinto l'eccezione d'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita sollevata da una delle due società convenute in manleva dall'ente comunale).


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