Negoziazione assistita: mancata adesione all'invito e condanna per responsabilità aggravata
Focus giurisprudenziale in tema di mancata adesione all'invito da parte convenuta alla negoziazione assistita e statuizione della condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
ESCLUSO L'AUTOMATISMO
• Tribunale di Pavia, sezione civile, sentenza 22 settembre 2021 n. 1209
La sentenza afferma che, in tema di negoziazione assistita, la mancata adesione del convenuto all'invito alla procedura formulato dall'attore, pur costituendo certamente un comportamento censurabile, non determina automaticamente l'accoglimento della domanda di condanna del medesimo proposta ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
LA MASSIMA - Procedimento civile - Negoziazione assistita - Mancata adesione del convenuto - Responsabilità processuale aggravata - Automatismo - Insussistenza
In tema di negoziazione assistita, la mancata adesione del convenuto all'invito alla procedura formulato dall'attore, pur costituendo certamente un comportamento censurabile, non determina automaticamente l'accoglimento della domanda di condanna del medesimo ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., presupponendo quest'ultima pur sempre un danno risarcibile a favore della parte vittoriosa, posto che non si tratta di una condanna a favore dello Stato (come, invece, previsto, per esempio, dall'art. 709 ter, comma 1, n. 4 c.p.c.) bensì a favore della predetta parte.
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• Tribunale di Vicenza, Sezione I civile, sentenza 5 luglio 2021, n. 1382
La decisione afferma che la mancata risposta di parte convenuta all'invito formulato dall'attore a partecipare alla procedura di negoziazione assistita onde definire in via conciliativa la controversia non costituisce presupposto per ottenere la condanna a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 cod. proc. civ.
LA MASSIMA - Procedimento civile - Procedura di negoziazione assistita - Invito formulato dall'attore a partecipare alla procedura - Mancata risposta di parte convenuta - Condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. - Configurabilità - Esclusione
In tema di negoziazione assistita, la mancata risposta di parte convenuta all'invito formulato dall'attore a partecipare alla procedura onde definire in via conciliativa la controversia non costituisce presupposto per ottenere la condanna a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 cod. proc. civ.
(Nel caso di specie, il giudice adito, premesso che la responsabilità aggravata ex articolo 96 cod. proc. civ. esige comunque l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), ha respinto la richiesta di condanna avanzata dall'attore nei confronti delle convenute, anche in anche in considerazione della fondatezza delle eccezioni e prospettazioni avanzate in giudizio da quest'ultime).
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CONDOTTA CENSURABILE
• Tribunale di Torino, Sezione III civile, sentenza 21 settembre 2021, n. 4302
La decisione rimarca, in tema di negoziazione assistita, che la mancata adesione all'invito formulato da controparte a stipulare la convenzione espone la parte destinataria rimasta inerte ad una statuizione di condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
LA MASSIMA - Procedimento civile - Procedura di negoziazione assistita - Invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita - Mancata adesione - Condanna per responsabilità processuale aggravata - Sussistenza
In tema di negoziazione assistita, giusta anche il disposto di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, poi convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, la mancata adesione all'invito formulato da controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, integrando una condotta di totale noncuranza rispetto ad uno strumento appositamente creato al fine di favorire la soluzione transattiva stragiudiziale delle controversie, espone la parte inerte ad una statuizione di condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
(Nel caso di specie, relativo ad un giudizio avente ad oggetto l'accertamento della risoluzione di diritto di un contratto di fornitura e montaggio di pareti vetrate, rimasto parzialmente inadempiuto, il giudice adito, oltre alla domanda principale diretta ad ottenere la restituzione di parte delle somme già versate, ha accolto anche quella con la quale parte attrice aveva chiesto la condanna della convenuta, dichiarata contumace, a titolo di responsabilità processuale aggravata ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., e determinata dal giudice adito nella misura del cinquanta per cento dei compensi di lite oggetto di liquidazione).
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• Tribunale di Napoli, sentenza 5002 del 27 maggio 2021
Il mancato riscontro da parte del convenuto a ben quattro raccomandate spedite dall'attore, tra cui anche l'invito alla negoziazione assistita, legittima giustifica la condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ.
LA MASSIMA - Procedimento civile - Procedura di negoziazione assistita - Invito alla procedura - Mancato riscontro - Condanna per lite temeraria - Sussistenza - Fattispecie relativa ad inadempimento di un contratto preliminare di compravendita immobiliare
Il mancato riscontro da parte del convenuto a ben quattro raccomandate spedite dall'attore, tra cui anche l'invito alla negoziazione assistita, legittima giustifica la condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ.. Tale comportamento, infatti, costituisce elemento rilevatore in sé del carattere chiaramente pretestuoso della difesa del convenuto, ed in quanto tale valutabile alla stregua di una forma di "abuso del processo".
Ai fini della relativa liquidazione dell'importo dovuto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo e ben può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su di un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza
(Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di accertamento della legittimità del recesso per inadempimento del promissario venditore, con condanna di quest'ultimo al pagamento del doppio della caparra versata, il giudice ha quantificato la condanna ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. nella stessa misura di quella espressa ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ.).