Civile

Nei trust è tassato solo il trasferimento ai beneficiari

L’atto di dotazione non è soggetto all’imposta proporzionale

di Angelo Busani

Due passi avanti e uno indietro della Cassazione in tema di tassazione dell’atto di dotazione del trust: «un trasferimento imponibile non è riscontrabile, né nell'atto istitutivo, né nell’atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee» ma l’atto istitutivo «è atto unilaterale formato esclusivamente dal disponente, sul quale grava l’onere di corrispondere le imposte ipotecarie e catastali».

È quanto si legge nella ordinanza della Cassazione n. 3986 del 16 febbraio 2021; ma la predetta affermazione in ordine alle imposte ipotecaria e catastale è frutto di un evidente scivolone.

Lo si coglie anzitutto dalla lettura della prima parte della decisione, ove è descritto «lo svolgimento del processo»: è una controversia attinente a un trust «autodichiarato» avente a oggetto una quota di partecipazione al capitale di una Srl. Una fattispecie, quindi, che evidentemente non può dar luogo all’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale, le quali invero afferiscono ad atti che coinvolgono beni immobili e che sono destinati a essere pubblicati nei Registri immobiliari e a dar luogo a voltura dell’intestazione dell’immobile esistente nella banca dati del Catasto.

Se ne ha poi conferma nel fatto che il procedimento giurisdizionale si è svolto con esclusivo riguardo all’applicazione dell’imposta di donazione all’atto con il quale il trust venne eretto, evidentemente registrato con l’applicazione dell’imposta in misura fissa e ritenuto, invece, dall’Agenzia suscettibile di provocare l’applicazione dell’imposizione proporzionale. In primo grado il giudice ha dato credito all’Agenzia, mentre la Commissione regionale ha ribaltato il verdetto.

Da qui il giudizio di Cassazione, il quale (lasciando da parte l’infelice accenno all’imposta ipotecaria e catastale), si è svolto nel segno del solco che la giurisprudenza di vertice ha ripetuto decine e decine di volte da quando, con le decisioni n. 1131/2019, 11401/2019 e 15453/2019, il giudice di legittimità, invertendo il suo precedente orientamento, ha incessantemente affermato che il trust si tassa «all’uscita» e non «all’entrata».

Sotto questo aspetto, la decisione n. 3986/2021 ribadisce essere «giurisprudenza consolidata» che:

- «in ogni tipologia di trust» l’imposta proporzionale non è dovuta né con riguardo all’atto istitutivo, né con riguardo all’atto di dotazione «bensì» nel momento in cui si ha il «trasferimento finale del bene al beneficiario»;

- nel trust privo di beneficiari, come il trust liquidatorio, devono essere tassati solamente gli atti compiuti dal trustee, «non potendo assurgere a espressione di ricchezza imponibile, né l’assegnazione-dotazione di taluni beni alla liquidazione del trustee in funzione solutoria e nemmeno, in tal caso, la ripartizione del ricavato ai beneficiari dovuta soddisfazione dei loro crediti»;

- sarebbe una «incongruenza» «evidente e radicale» l’applicazione dell’imposta all’istituzione del trust autodichiarato in quanto manca «un trasferimento patrimoniale intersoggettivo».

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