Nel giudizio di rinvio rileva la prescrizione anche se la condanna è annullata sulla qualificazione del reato
Il giudicato parziale copre le parti della sentenza confermate in Cassazione solo se non essenzialmente connesse a quelle annullate
È suscettibile di passare in giudicato il capo della sentenza quando tutti i singoli punti che lo compongono sono divenuti irretrattabili. Per cui il giudice del rinvio è tenuto a dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato "riqualificato", anche se la responsabilità dell'imputato non è messa indiscussione, cioè nel caso in cui - a seguito di annullamento parziale da parte della Cassazione - il giudice di appello è chiamato a operare la riqualificazione del reato in una diversa fattispecie penale.
Infatti, dall'annullamento parziale della sentenza di condanna non deriva l'automatico passaggio in giudicato di tutte le statuizioni (rectius, punti) contenute nelle parti confermate della decisione se sono essenzialmente connesse a quelle oggetto di annullamento.
Di conseguenza, le cause estintive del reato rilevano in sede di rinvio anche se l'annullameno parziale in sede di legittimità non ha messo in discussione la responsabilità dell'imputato, ma altri aspetti che ne definiscono definitivamente la conseguente condanna, come nel caso, appunto, dell'annullamento con rinvio al fine della riqualificazione del reato.
Così la Corte di cassazione, con la sentenza n. 33256/2022, ha ribadito la propria adesione all'orientamento che afferma la piena autonomia tra capi e punti della sentenza. Affermando che i punti - cioè le statuizioni e non le argomentazioni - contenuti in sentenza per definire i diversi capi di imputazione hanno una loro autonomia rispetto al capo cui afferiscono. Per cui se viene annullata una statuizione interna al capo della sentenza "confermato" dalla Cassazione tale capo non diviene defintivo, perché non coperto dal giudicato parziale. Ciò vale anche per la mancata declaratoria di cause estintive del reato che concorrono a definire o meno conclusa la potestà puntiva dello Stato.
Nel caso in esame il giudice di appello non ha applicato il giusto computo del termine della prescrizione omettendo di dichiararla. Oggi la Cassazione afferma l'avvenuta prescrizione del reato e rinvia al giudice di merito solo la riquantificazione della pena per i reati residui.