Civile

Nel processo tributario niente testimoni, al più possono essere valutate le dichiarazioni di terzi

Niente prova testimoniale da assumere nel processo ma solo dichiarazioni rese da parti che valgono come elementi indiziari

di Giampaolo Piagnerelli

Nel processo tributario non è ammessa la prova testimoniale. L'unica "concessione" è nei confronti delle dichiarazioni rese da terzi che devono essere sempre e comunque elementi indiziari che convincono il giudice, ma non devono figurare nella sentenza. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 12406/21.

Nel processo tributario quindi non può sussistere l'audizione in giudizio dei dichiaranti, visto il limite contenuto nella previsione ex articolo 7 del Dlgs 546/1992. Va quindi chiarito che in generale il divieto di ammissione della prova testimoniale nel giudizio davanti alle commissioni tributarie sancito dall'articolo 7, comma 4, del Dlgs 546/1992 si riferisce alla prova testimoniale da assumere nel processo, che è necessariamente orale, di solito a iniziativa di parte, richiede la formulazione di specifici capitoli, comporta il giuramento dei testi, e riveste conseguentemente un particolare valore probatorio.

Nel contenzioso fiscale, invece, ci si riferisce non a testimonianze, ma a delle semplici dichiarazioni raccolte dall'Amministrazione nella fase procedimentale e rese "da terzi" e cioè da soggetti terzi rispetto al rapporto tra il contribuente–parte e l'Erario e devono pertanto essere necessariamente supportate da riscontri oggettivi come chiarito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2000.

Inoltre va ribadito che nel processo tributario è ammessa la possibilità che le dichiarazioni rese da terzi agli organi dell'amministrazione finanziaria trovino ingresso, a carico del contribuente fermo il divieto di ammissione della prova testimoniale, con il valore probatorio proprio degli elementi indiziari, i quali mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonei da soli a costituire il fondamento della decisione. Se dunque da un lato è vero che è consentito nel processo tributario, a entrambe le parti, di introdurre in giudizio anche dichiarazioni rese da un terzo, con valore di prova indiziaria, per le quali è quindi necessaria la valutazione di idoneità probatoria, dall'altro lato, ciò non può comportare il superamento del limite del divieto della prova testimoniale, non essendo consentito né alle parti, né al giudice di introdurre una prova orale, procedendo all'assunzione della prova in giudizio.

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