NEL VERBALE I NOMI DEI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA
Salvo esame della fattispecie in concreto, il comportamento dell’amministratore non è condivisibile. Nel verbale assembleare inviato ai condòmini dev'essere contenuto l’elenco dei condòmini presenti personalmente, con i relativi millesimi di proprietà, nonché di eventuali delegati. Per ogni votazione devono essere, poi, menzionati i condòmini favorevoli, quelli astenuti e i dissenzienti, per consentire la verifica - anche da parte di chi non era presente – del rispetto dei quorum deliberativi, indicati dall’articolo 1136 del Codice civile. In questo senso, si è pronunciata la Corte di cassazione nella sentenza 31 marzo 2015, n. 6552, secondo cui «il verbale dell'assemblea condominiale rappresenta la descrizione di quanto è avvenuto in una determinata riunione e da esso devono risultare tutte le condizioni di validità della deliberazione, senza incertezze o dubbi, non essendo consentito fare ricorso a presunzioni per colmarne le lacune. Il verbale deve pertanto contenere l'elenco nominativo dei partecipanti intervenuti di persona o per delega, indicando i nomi dei condòmini assenzienti e di quelli dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali perchè tale individuazione è indispensabile per la verifica della esistenza dei quorum prescritti dall'articolo 1136 del Codice civile». Tanto più a seguito delle novità introdotte dalla riforma di condominio (legge 220/2012, in vigore dal 18 giugno 2013), che prevede, tra le attribuzioni degli amministratori, anche la tenuta del registro dei verbali delle assemblee in cui sono annotate «...le eventuali mancate costituzioni dell’assemblea, le deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese dai condòmini che ne hanno fatto richiesta» (articolo 1130, comma 1, n. 7, del Codice civile).
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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