Penale

Nella continuazione di reati giudicati con rito ordinario e abbreviato sconto di pena solo per i secondi

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di Patrizia Maciocchi

L'applicazione della continuazione tra reati giudicati con rito ordinario e altri giudicati con rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi deve operare la riduzione di un terzo della pena. Le sezioni unite della cassazione, con la sentenza 35852, dirimono un contrasto della giurisprudenza sul tema dell'incidenza della diminuzione per il rito abbreviato, quando sono in continuazione reati giudicati con il rito “speciale” o con l'ordinario. In base ad un primo criterio, l'applicazione in sede esecutiva della continuazione comporta che il taglio di pena di un terzo scatti solo in caso di abbreviato, anche se si tratta della pena più grave da porre alla base del calcolo di quella complessiva. L'obiettivo per i sostenitori di questa tesi è quello di mantenere l'incentivo della riduzione per il rito premiale solo per i reati rispetto ai quali l'imputato ha scelto di essere giudicato allo stato degli atti. A questo principio se ne affianca un altro secondo il quale, quando il reato più grave è stato oggetto di giudizio abbreviato, lo sconto di pena per il rito alternativo deve essere effettuato dopo che sono stati calcolati gli aumenti per tutti i reati satellite, prescindendo dal rito, con il quale sono stati giudicati. Le Sezioni unite dopo un'approfondita analisi della natura processuale della pena e delle norme sulla continuazione, scelgono il primo orientamento, basandosi anche sulla natura processuale della riduzione prevista dall'articolo 442 comma 2 del codice di rito penale, sottolineata anche dalla Consulta fin dalle prime sentenza in tema di giudizio abbreviato. Una diminuente – sottolinea la Suprema corte – che risponde ad una esigenza utilitaristica di sollecita definizione dei giudizi, proponendo all'imputato uno sconto “secco” di pena, già determinata, come premio per la scelta del rito abbreviato contro la rinuncia alla maggiori garanzie del dibattimento.

Corte di cassazione – Sezioni unite – Sentenza 26 luglio 2018 n. 35852

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