Responsabilità

Nella gestione del sinistro l'assicuratore Rca deve tenere una diligenza superiore a quella ordinaria

Con la recente decisione n. 4688 la Suprema corte conferma i doveri a cui sono tenuti questi operatori

di Mauro De Filippis

L'assicuratore della Rca non è un debitore qualsiasi: è un debitore qualificato dalla veste professionale. Egli dunque deve adempiere la proprie obbligazioni non già con la diligenza esigibile da qualunque persona di media avvedutezza, ma con la exacta diligentia esigibile da chiunque eserciti professionalmente un'attività economica, ai sensi dell'articolo 1176, comma secondo, del codice civile. E’ quanto stabilito dall’ordinanza n. 4668 del 14 febbraio 2022 depositata dalla Sesta Sezione della Suprema Corte di cassazione in materia di mala gestio dell’assicuratore di Rc auto.

La vicenda all’esame dei giudici

La vicenda presa in esame dagli Ermellini concerne le pretese avanzate da un soggetto danneggiato in un sinistro stradale nella quale l’assicuratore del responsabile civile eccepì l'incapienza del massimale, in considerazione del fatto che in conseguenza del sinistro erano rimaste ferite altre tre persone, trasportate a bordo del veicolo del proprio assicurato e che tra i creditori andava annoverato anche l'Inps, che aveva manifestato la volontà di surrogarsi.

L’assicurazione condannata in primo grado ultra massimale per avere ritardato colpevolmente l'adempimento delle proprie obbligazioni ricorre in appello e vede sovvertire la decisione del primo giudice sul presupposto della propria condotta ritenuta invece “prudenziale” in quanto.

La Corte di merito dà ragione all’assicuratore sulla scorta delle seguenti considerazioni:

a)      i postumi permanenti patiti dal danneggiato si stabilizzarono soltanto due anni dopo il sinistro;

b)      la prima richiesta analitica di risarcimento inviata dal danneggiato non era conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni;

c)      "in ogni caso", anche a voler ritenere produttiva di effetti la suddetta costituzione in mora, il termine legale di 90 giorni, entro il quale l'assicuratore avrebbe dovuto formulare la propria offerta alla vittima, venne a scadere il 13 giugno 2011 e l'assicuratore pagò un primo acconto di 60.000 euro il 22 dicembre 2011;

d)      al momento dell'introduzione della lite la dinamica del sinistro non era affatto chiara e legittimava il sospetto di un concorso di colpa della vittima;

e)      la sentenza penale di condanna della persona assicurata dalla società Generali, nella parte in cui aveva ravvisato un concorso di colpa della vittima, era priva di efficacia vincolante in sede civile, e anch'essa giustificava di conseguenza il ritardo dell'assicuratore nell'adempimento della propria obbligazione;

f)       la liquidazione di alcune delle voci di danno lamentate richiedeva un accertamento giudiziale (la durata del danno biologico temporaneo); per altre voci di danno, invece, il ritardo dell'assicuratore era giustificato dalla carenza degli elementi probatori.

 

La posizione della Suprema corte

Il danneggiato ricorreva dunque in Cassazione con quattro motivi di censura ritenuti tutti fondati.

 La Corte richiama prima i principi posti alla base della mora debendi dell’assicuratore, concludendo che la sentenza impugnata ha falsamente applicato gli articoli 1176, 1218 e 1224 del Cc, per avere accertato in facto una condotta della società assicuratrice deviante dalle norme giuridiche cui l'assicuratore diligente dovrebbe informare la propria condotta ed avere nondimeno ritenuto incolpevole l'inadempimento della società.

L'assicuratore della Rca è infatti un debitore in via diretta d'una obbligazione risarcitoria nei confronti del terzo danneggiato (articoli 144 del codice delle assicurazioni) e questa obbligazione va adempiuta nel termine stabilito dalla legge, che nel caso di morte o lesioni personali causate da persona assicurata da una impresa assicuratrice in bonis è di 90 giorni decorrenti da quello in cui la vittima ha richiesto per iscritto il risarcimento (articolo 148 del codice delle assicurazioni).

E se quel termine viene superato, diventa onere dell'assicuratore vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'articolo 1218 del Cc (ex multis, Sezione III, Sentenza n. 28811 del 8 novembre 2019 e Sentenza n. 1083 del 18 gennaio 2011).

In particolare l'assicuratore della Rca non è un debitore qualsiasi: è un debitore qualificato dalla veste professionale. Egli dunque deve adempiere la proprie obbligazioni non già con la diligenza esigibile da qualunque persona di media avvedutezza, ma con la acuta diligenza esigibile da chiunque eserciti professionalmente un'attività economica, ai sensi dell'articolo 1176, comma secondo, del codice civile.

Detta norma impone pertanto di considerare "negligente" l'assicuratore della Rca che, come nel caso di specie, ricevuta una richiesta di risarcimento incompleta, non richieda al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento le necessarie integrazioni, non abbia adempiuto la propria obbligazione una volta scaduto il termine di 90 giorni di cui all'articolo 148, comma 2, del codice delle assicurazione, non abbia liquidato il sinistro adducendo una non provata incertezza sulla dinamica del sinistro, non offra, in caso di scontro tra veicoli, quanto meno la metà del presumibile risarcimento, posto che l’articolo 2054, II comma, postula una presunzione di pari responsabilità dei conducenti, si rifiuti di risarcire un danno che la vittima abbia allegato, ma non dimostrato, in assenza di accertamenti ad opera dell'assicuratore al fine di accertare la fondatezza della pretesa di controparte.

In conclusione il ricorso è stato accolto sulla scorta del seguente principio di diritto:

L'assicuratore della r.ca., quando sia scaduto lo spatium deliberandi di cui all'alt 148 cod ass., può evitare gli effetti della mora o attraverso l'offerta reale o secondo gli usi; o attraverso il deposito liberatorio di cui all'art. 140 cod ass.; oppure dimostrando che l'inadempimento è dipeso da causa non imputabile.

Né la difficoltosa ricostruzione della dinamica del sinistro né l'intervento di assicuratori sociali; né la mancanza di prova di alcune delle voci di danno richieste dalla vittima costituiscono, di per sè cause di esclusione della mora dell'assicuratore”.

In conclusione la veste di debitore qualificato dell’assicuratore gli impone, ai sensi dell'articolo 1176, comma secondo, del Cc, per non incorrere nelle conseguenze pregiudizievoli della mora debendi, un comportamento proattivo e non di mero spettatore o ancor più reticente, tenuto altresì conto del fatto che la ratio e lo scopo dell'intera legislazione in materia di assicurazione della Rca, sono quelli della tutela della vittima.

 

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