Nella motivazione dell'appello è sufficiente il rinvio alla posizione esposta in primo grado
Accertamento - Appello - Motivazioni - Posizione esposta in primo grado - E' sufficiente il rinvio.
E' assolto l'onere di impugnazione nel processo tributario, qualora l'Amministrazione finanziaria riproponga in appello le stesse ragioni e argomentazioni dedotte in primo grado a sostegno della legittimità del proprio operato in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato.
•Corte di cassazione, sezione VI civile, ordinanza 3 luglio 2019 n. 17758
Tributi (in generale) - 'Solve et repete' - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Procedimento di appello - Atto di appello - Contenuto - Motivi dell'impugnazione amministrazione finanziaria - Riproposizione della motivazione dell'avviso di accertamento - Onere di impugnazione specifica ex art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Assolvimento - Sussistenza.
Nel processo tributario, ove l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992.
•Corte di cassazione, sezione VI tributaria, ordinanza 22 marzo 2017 n. 7369
Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Procedimento di appello - Atto di appello - Contenuto - Motivi dell'impugnazione - Riproposizione degli argomenti addotti a sostegno della domanda rigettata in primo grado - Onere di impugnazione specifica ex art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Assolvimento.
Nel processo tributario, la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado - in quanto ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere - assolve l'onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dall'art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza.
•Corte di cassazione, sezione VI tributaria, ordinanza 22 marzo 2017 n. 7369
Appello civile - Appello (in genere) - Motivi – Specificità - Sentenza impugnata - argomentazioni - Parte soccombente - Onere di specificità dei motivi.
La specificità dei motivi di appello (finalizzata a evitare un ricorso generalizzato e poco meditato al giudice di seconda istanza) esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Tale esigenza, tuttavia, non può impedire che il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza e che esso si sostanzi proprio in quelle argomentazioni che suffragavano la domanda disattesa dal primo giudice, essendo innegabile che, in tal caso, sottoponendo al giudice d'appello dette argomentazioni – perché ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere -, si adempia pienamente all'onere di specificità dei motivi.
•Corte di cassazione, sezione VI, ordinanza 1° luglio 2014 n. 14908
Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Procedimento di appello - Atto di appello - Contenuto - Motivi dell'impugnazione - Amministrazione finanziaria - Riproposizione della motivazione dell'avviso di accertamento - Onere di impugnazione specifica ex art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 - Assolvimento - Sussistenza.
Nel processo tributario, ove l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica previsto dall'art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere "i motivi specifici dell'impugnazione" e non già "nuovi motivi", atteso il carattere devolutivo pieno dell'appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito.
•Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 29 febbraio 2012 n. 3064