Responsabilità

Vendita di un cane malato, il padrone ha due mesi per farsi risarcire le spese veterinarie

L'acquirente può beneficiare del termine lungo previsto dall'articolo 132 del consumo di due mesi da quando l'acquirente è venuto a conoscenza del "difetto"

di Giampaolo Piagnerelli

L'acquisto di un cane da compagnia affetto da pleurite costringe il venditore a risarcire il danno che consiste nelle spese veterinarie sostenute per farlo guarire (5200 euro).

Il codice del consumo. L'acquirente può beneficiare del termine lungo previsto dall'articolo 132 del codice del consumo di due mesi da quando è venuto a conoscenza del "difetto".

La Cassazione (ordinanza n. 35844/22) ha ripercorso la vicenda. L'animale aveva una tosse persistente e fastidiosa già al momento dell'acquisto e, dunque, vi è stato un comportamento negligentemente omissivo del venditore. Il giudice dell'appello ritenendo che l'acquirente fosse decaduto dalla garanzia per vizi in ragione di una presunta tardiva denuncia bocciava però il ricorso del padrone del cane, nonostante la controparte avesse ammesso di aver avuto contezza della patologia del cucciolo.

Secondo la Cassazione l'allevamento e il veterninario erano stati in malafede in quanto avevano ammesso a più riprese che il padrone si era lamentato in modo generico sulla malattia del cane e lo aveva fatto dopo un po' di tempo che lo aveva portato a casa.

Prima di tutto perché in assenza di una particolare competenza medica, non si poteva pretendere che l'acquirente riconducesse il sintomo della tosse a una specifica e grave malattia e poi, rinviando alla corte di appello, gli Ermellini chiedono che venga applicata la complessiva disciplina del codice di consumo che prevede un più ampio sistema di garanzie e rimedi a tutela del consumatore rispetto a quelle già contenute e regolate nel codice civile (a favore del contraente non professionista nella vendita avente a oggetto beni di consumo). L'acquirente ha una maggiore tutela con il codice di consumo che, in deroga all'articolo 1495 del Cc, stabilisce che il consumatore decade dalla garanzia per i vizi della cosa venduta, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto.

Termine di decadenza di due mesi. A tutela del consumatore, anche in questo caso, deve quindi applicarsi non il breve termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio previsto dall'articolo 1495 del Cc, ma il più lungo termine di due mesi dalla scoperta prevista dall'articolo 132 del codice del consumo.

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