Nelle sentenza bisogna tener conto non solo del dispositivo ma anche della motivazione
Lo ha precisato la Cassazione con l'ordinanza n. 26802/2022
La portata precettiva di una sentenza va individuata tenendo conto non solo del dispositivo, ma anche della motivazione, quando il primo, contenga comunque una decisione che, pur di contenuto incompleto e indeterminato, si presti ad essere integrata dalla seconda. Questo il principio espresso dalla sezione I della Cassazione con l'ordinanza 12 settembre 2022 n. 26802. Nella specie mentre nel dispositivo di una sentenza non definitiva si dava atto solo del rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione del tribunale adito, nella parte motiva una delle domande attrici era stata ritenuta non meritevole di accoglimento. Le censure svolte in ordine a tale aspetto della controversia sono state ritenute, dalla Corte di appello inammissibili, potendo la sentenza di primo grado essere impugnata solo limitatamente alle statuizioni formalmente contenuto del dispositivo. In applicazione del principio che precede la Suprema Corte, ha cassato tale pronunzia.
I precedenti conformi....
Sulla rilevanza della parte motiva della sentenza, allorché questa - pur nel silenzio del dispositivo - contenga una decisione di contenuto eventualmente incompleto o indeterminato, Cassazione, sentenza 25 settembre 2015 n. 19074, ricordata in motivazione, nella pronunzia in rassegna, secondo cui, pertanto, la sentenza può essere oggetto di appello per le affermazioni precettive (specie di accoglimento o di rigetto di una determinata pretesa) contenute in motivazione, ancorché non riprodotte nel dispositivo.
... e quelli difformi
Diversamente, nel senso che il principio secondo il quale la portata precettiva di una pronunzia giurisdizionale va individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione, trova applicazione soltanto nelle decisioni di merito, quando il dispositivo contenga comunque una pronuncia di accertamento o di condanna e, in quanto di contenuto precettivo indeterminato o incompleto, si presti ad integrazione, ma non per le sentenze di rigetto della domanda o di natura meramente processuale, quale quella che dichiari l'incompetenza del giudice adito, Cassazione, sentenza 10 novembre 1993 n. 11104 (con la conseguenza, pertanto, che la parte soccombente, in una tale eventualità, può dolersi della sentenza non denunziando le espressione a sé sfavorevoli contenute nella motivazione [come ritenuto dalla pronunzia ora in rassegna] ma solo dolendosi della omessa pronuncia ex art. 112 Cpc).
Sempre sostanzialmente in termini opposti, rispetto al principio enunciato in massima, e, in particolare, per l'affermazione che il principio secondo il quale la portata precettiva di una pronunzia giurisdizionale va individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione, trova applicazione soltanto quando il dispositivo contenga comunque una pronuncia di accertamento o di condanna e, in quanto di contenuto precettivo indeterminato o incompleto, si presti ad integrazione, ma non quando il dispositivo manchi del tutto, giacché in tal caso ricorre un irrimediabile vizio di omessa pronuncia su una domanda o un capo di domanda denunciabile ai sensi dell'articolo 112 Cpc, non potendo la relativa decisione, con il conseguente giudicato, desumersi da affermazioni contenute nella sola parte motiva, Cassazione, sentenza 8 luglio 2010 n. 16152, che ha ritenuto sussistente il vizio di omessa pronuncia della sentenza impugnata in relazione alla domanda di restituzione delle spese processuali corrisposte al procuratore distrattario in virtù della sentenza di primo grado, non essendovi alcuna statuizione sul punto nel dispositivo, e risultando irrilevante a tale fine l'affermazione, contenuta in motivazione, secondo la quale non si provvedeva al riguardo in mancanza di prova del relativo pagamento.
Sempre in questo ultimo senso, altresì, Cassazione, sentenza 24 maggio 2007 n. 12084, secondo cui la mancata statuizione - nel dispositivo della sentenza - in ordine ad un determinato capo della domanda configura il vizio di omessa pronuncia riguardo a quel capo, denunciabile ai sensi dell'articolo 112 Cpc, non potendo la esistenza della relativa decisione desumersi da affermazioni contenute nella sola motivazione.
Dispositivo indeterminato o incompleto
Analogamente, il principio secondo il quale la portata precettiva di una pronunzia giurisdizionale va individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione, trova applicazione soltanto quando il dispositivo contenga comunque una pronuncia di accertamento o di condanna e, in quanto di contenuto precettivo indeterminato o incompleto, si presti ad integrazione, ma non quando il dispositivo manchi del tutto, giacché in tal caso ricorre un irrimediabile vizio di omessa pronuncia su una domanda o un capo di domanda denunciabile ai sensi dell'articolo 112 Cpc, non potendo la relativa decisione, con il conseguente giudicato, desumersi da affermazioni contenute nella sola parte motiva, Cassazione, sentenza 25 novembre 2002, n. 16579.
Per altri riferimenti, nel senso che la sentenza con cui il giudice di primo grado, dopo avere riconosciuto, nella motivazione, di essere privo del potere di pronunciarsi sulla domanda per incompetenza, abbia, poi, erroneamente, anziché spogliarsi della causa, deciso il merito della stessa, respingendo - in dispositivo - la domanda, è, nondimeno, impugnabile esclusivamente con il regolamento necessario di competenza, posto che essendo la motivazione sul fondo della controversia resa ad abundantiam da un giudice che ha esaurito la propria potestas iudicandi con la emissione di una pronuncia in rito completamente definitiva della causa dinanzi a sé, anche la statuizione di rigetto, contenuta nel dispositivo, è meramente apparente e, come tale, non solo insuscettibile di passare in cosa giudicata, ma anche in concreto inidonea a incidere sull'individuazione del rimedio impugnatorio esperibile, Cassazione, ordinanza 17 gennaio 2019 n. 1093.
Rapporti tra dispositivo e motivazione
Sui rapporti tra dispositivo è motivazione si è precisato, altresì, in sede di legittimità:
- nell'ordinario giudizio di cognizione, la portata precettiva della sentenza va individuata tenendo conto non solo del dispositivo ma anche integrando questo con la motivazione, sicché, ove manchi un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, deve ritenersi prevalente la statuizione contenuta in una delle due parti del provvedimento, che va interpretato secondo l'unica statuizione in esso contenuta, Cassazione, sentenza 17 luglio 2015 n. 15088;
- nel rito del lavoro soltanto il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo; tale insanabilità deve tuttavia escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda inoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga; in tal caso è configurabile l'ipotesi legale del mero errore materiale, con la conseguenza che, da un lato, è consentito l'esperimento del relativo procedimento di correzione e, dall'altro, deve qualificarsi come inammissibile l'eventuale impugnazione diretta a far valere il contrasto tra dispositivo e motivazione, Cassazione, ordinanza 22 agosto 2019 n. 21618, che ha ravvisato mero errore materiale nella sentenza di merito la quale, nell'accogliere la domanda al pagamento di differenze retributive, recava in dispositivo la condanna ad una somma calcolata in base al livello richiesto dal lavoratore e in motivazione il riconoscimento dell'inquadramento in un maggior livello non richiesto. (Analogamente, Cassazione; ordinanza 17 ottobre 2018, n. 26074, che ha annullato la decisione impugnata non potendosi individuare con certezza la portata della decisione, in quanto in motivazione vi era un'affermazione che risultava coerente con il dispositivo, mentre nelle argomentazioni svolte non era chiara l'adesione da parte del giudice alle contrastanti tesi delle parti).