Nelle società di fatto la prova non cambia
Anche in presenza di una società di fatto o irregolare, sull’acquirente convenuto in revocatoria fallimentare ai sensi dell’articolo 67 della legge fallimentare incombe l’onere di provare la sua ignoranza circa la qualità di socio del disponente e l’insolvenza della società partecipata, il cui fallimento sia stato esteso al socio illimitatamente responsabile. Il tutto senza che l’interessato possa giovarsi in contrario dell’omessa iscrizione della società nel registro delle imprese.
Corte di cassazione, sentenza 8 aprile 2015 n. 6998