Nelle vendite forzate tagliabile il prezzo base
Il giudice può rivedere la somma dell’ordinanza purché non oltre un quarto
Nella vendita coattiva immobiliare, effettuata direttamente dal giudice delegato del fallimento, è valida anche l’offerta più bassa, purché non oltre un quarto, rispetto al prezzo fissato nell’ordinanza. Nel caso di un’unica offerta, il giudice può aggiudicare il bene al solo aspirante, dando conto del fatto che non esiste una seria possibilità di ottenere un prezzo superiore per effetto di una nuova vendita.
La Cassazione (sentenza 23486) detta un principio di diritto, accogliendo il ricorso dell’acquirente contro il decreto che annullava l’aggiudicazione di un lotto immobiliare. Il Tribunale aveva, infatti, aderito al reclamo dei soci illimitatamente responsabili di una Società in nome collettivo, che contestavano l’aggiudicazione al ribasso scollata dal prezzo base anche se per meno di un quarto. Questo malgrado l’ordinanza di vendita prevedesse il divieto di scendere sotto la cifra indicata dallo stesso giudice emittente, pena l’esclusione dell’offerente dalla gara.
Solo in caso di più offerte sarebbe stato possibile procedere, considerando la più alta anche se inferiore al prezzo di “partenza” non oltre il quarto. Ma per la Suprema corte la lettura del Tribunale è riduttiva, perché finisce - con una valutazione di ammissibilità a posteriori - per legittimare l’offerta sottosoglia solo in caso di una pluralità di offerte.
Una conclusione non in linea con il potere discrezionale del giudice di riconformare l’offerta, né il nuovo articolo 572, comma 3 del Codice di rito civile che apre al prezzo più basso alle condizioni descritte, se non sono state presentate istanze di assegnazione. La Cassazione sottolinea che obiettivo del legislatore, nell’ offerta unica come in quella automatica al miglior offerente, è di velocizzare il procedimento e raggiungere il miglior prezzo senza penalizzare l’interesse alla sua massimizzazione di creditori e debitore.