Responsabilità

Neopatentati, l'incidente alla guida di un'auto di grossa cilindrata non incide sull'operatività della polizza

Il divieto per gli automobilisti titolari di patente B conseguita da meno di un anno, di condurre veicoli con potenza superiore a 55 kw/t, costituisce solo un illecito amministrativo

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di Andrea Alberto Moramarco

Il divieto previsto dall'articolo 117 comma 2-bis del Codice della Strada, per gli automobilisti titolari di patente di guida di categoria B conseguita da meno di un anno, di condurre veicoli con potenza superiore a 55 kw/t, ovvero nel caso di veicoli di categoria M1 con potenza superiore a 70 kW, costituisce solo un illecito amministrativo e non incide sull'operatività della polizza assicurativa in caso di incidente stradale. Ad affermarlo è il Tribunale di Salerno nella sentenza n. 642/2020.

La vicenda - La decisione del giudice campano è relativa a una controversia originata da un tragico sinistro stradale, provocato dalla perdita del controllo della vettura di grossa cilindrata da parte di un ragazzo neopatentato, il quale in seguito all'incidente perdeva la vita insieme a suo fratello terzo trasportato. La causa verteva sull'esatta individuazione delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, nonché del Comune proprietario della strada in cui era avvenuto il sinistro. Tra le domande vi era poi, nello specifico, quella di rivalsa della società assicuratrice nei confronti degli eredi del guidatore, «quale conducente alla guida di un veicolo per il quale non aveva un adeguato titolo abilitativo». In sostanza, per la compagnia di assicurazione il fatto che il conducente, neopatentato, non era provvisto di patente di guida idonea alla guida dell'auto perché di grossa cilindrata avrebbe determinato l'impossibilità di applicare la polizza assicurativa stipulata per la stessa.

La decisione - Il Tribunale non condivide però questo assunto e, anzi, cerca di fornire un chiarimento sulle conseguenze dell'inosservanza del divieto di guida da parte di un neopatentato di un veicolo di grossa potenza. Ebbene,il giudice afferma che il divieto posto dall'articolo 117 comma 2-bis del Codice della Strada costituisce solo un illecito amministrativo, sanzionato dal successivo comma 5 della disposizione, e non ha alcun effetto sulla operatività della polizza. Pertanto, in tale ipotesi ci potrà essere soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 165 a 661 euro, con sospensione della patente da due a otto mesi, senza che tale infrazione possa avere alcun effetto sull'operatività della polizza assicurativa in caso di incidente stradale. Difatti, precisa il Tribunale ricollegandosi a una sentenza di legittimità, «in tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida, non è idonea ad escludere l'operatività della polizza, ed il conseguente obbligo risarcitorio dell'assicuratore, quando il conducente, legittimamente abilitato ed in possesso di patente non sospesa, revocata o scaduta, abbia solo omesso di rispettare prescrizioni e cautele imposte dal codice della strada, la cui inosservanza non si traduce in una limitazione della validità ed efficacia del titolo abilitativo ma integra solo un'ipotesi di mera illiceità alla guida».

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