Nessun avvertimento preventivo per evitare trasferimenti dei fondi
L’ ordinanza di sequestro conservativo è una svolta rispetto al passato, con un sistema prima imbrigliato nelle diverse procedure nazionali che rimangono in piedi, ma in via alternativa (il creditore può decidere che strada intraprendere).
La procedura può essere attivata prima del procedimento di merito contro il debitore, durante il procedimento o anche dopo che il creditore abbia ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione o un atto pubblico che impone al debitore un pagamento. Il richiedente è tenuto a compilare il modulo, già predisposto a livello Ue con il regolamento n. 2016/1823 (con un evidente taglio dei costi di traduzione) e ad allegare i documenti giustificativi (i moduli sono reperibili nel sito https://www.e-justice.europa.eu).
L’autorità nazionale competente procede, a sua volta, a emettere l’ordinanza sempre con l’utilizzo dei moduli predisposti nel regolamento di esecuzione. In caso di no all’emissione il creditore potrà impugnare la decisione di rifiuto.
Tra le particolarità dell’atto, l’effetto sorpresa e l’assenza di un contraddittorio preventivo: il debitore non viene cioé informato dell’esistenza della domanda di sequestro, in modo da evitare il ritiro dei fondi o il trasferimento fraudolento in altri Paesi. Anche la divulgazione delle informazioni sul suo patrimonio gli viene comunicata dopo 30 giorni.
Non appena informato del blocco dei suoi conti bancari, il debitore può però impugnare l’ordinanza di sequestro e usufruire di rimedi sia nello Stato di origine sia nello Stato di esecuzione dell’ordinanza. Per evitare abusi in una situazione che va a vantaggio del creditore, il creditore è tenuto a costituire una garanzia nel caso in cui nla sua richiesta non sia fondata su una decisione giudiziaria o un atto pubblico.
Per quanto riguarda la circolazione del provvedimento, il regolamento ha eliminato l’exequatur: l’ordinanza adottata in uno Stato membro deve essere quindi riconosciuta negli altri Paesi Ue interessati senza bisogno di una dichiarazione di esecutività. La banca destinataria del provvedimento dovrà procedere, attraverso un modulo predisposto nel regolamento, a dichiarare il sequestro conservativo dei beni. L’ambito di applicazione riguarda i casi che coinvolgono Stati membri quando il conto bancario, al momento dell’istanza di sequestro conservativo, si trova in un Paese Ue diverso da quello del domicilio del creditore o dal luogo in cui si trova l'autorità giudiziaria investita della questione.