Nessun obbligo per il notaio di indicare la trascrizione della domanda giudiziale nell’avviso di vendita
La Cassazione, con sentenza 31423 del 2025, chiarisce che il notaio delegato alle operazioni di vendita ex art. 591-bis c.p.c. è un ausiliario del giudice e non ha l’obbligo né il potere di inserire nell’avviso di vendita la trascrizione di domande giudiziali. Esclusi dunque il danno e il risarcimento
Il notaio delegato alle operazioni di vendita ex art. 591-bis c.p.c. è un ausiliario del giudice e non ha l’obbligo né il potere di inserire nell’avviso di vendita la trascrizione di domande giudiziali. La sua responsabilità è limitata ai casi di dolo o colpa grave solo per attività che richiedano la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. Pertanto, non è responsabile per danni o risarcimenti derivanti da omissioni che siano conformi alle norme e alla delega. La Corte di cassazione, ...





