Il notaio delegato alle operazioni di vendita ex art. 591-bis c.p.c. è un ausiliario del giudice e non ha l’obbligo né il potere di inserire nell’avviso di vendita la trascrizione di domande giudiziali. La sua responsabilità è limitata ai casi di dolo o colpa grave solo per attività che richiedano la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. Pertanto, non è responsabile per danni o risarcimenti derivanti da omissioni che siano conformi alle norme e alla delega. La Corte di cassazione, ...

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