Niente agibilità provvisoria dei locali commerciali in attesa di condono edilizio
Il privato non può richiedere un titolo provvisorio sulla conformità urbanistico-edilizia in quanto si tratterebbe di provvedimento atipico non previsto dall’ordinamento e perciò inapplicabile
Sull’ammissibilità dell’agibilità “provvisoria” per un locale commerciale - in pendenza di una domanda di condono edilizio - i giudici amministrativi hanno dato risposta negativa. Quindi, nelle more della decisione amministrativa che accolga la domanda di condono edilizio non si può richiedere l’agibilità provvisoria di locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali per carenza di uno dei suoi presupposti per l’esercizio.
Di fatto, secondo la sentenza n. 7104/2024 del Tar Campania, la sussistenza di tale categoria “provvisoria” di titolo amministrativo va esclusa.
Somministrazione di alimenti e bevande
Il Tar afferma che la somministrazione di alimenti e bevande deve avvenire, oltre che per espressa previsione legislativa, anche per elementari ragioni di sicurezza igienico-sanitaria in locali che rispettino la normativa edilizia e urbanistica.
Per cui l’accertamento della conformità dei manufatti alle norme urbanistico-edilizie costituisce il presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del certificato di agibilità.
E, in pendenza di domanda di condono edilizio, non vi è la possibilità di riconoscere ai locali una agibilità “provvisoria”, che rappresenterebbe un provvedimento atipico non previsto dall’ordinamento e, in quanto tale, non applicabile. Infatti, l’esercizio dell’attività commerciale, essendo questa subordinata all’esito positivo del condono, finirebbe per rimanere in una condizione di inaccettabile incertezza circa la legittimità dell’attività stessa.
I rimedi a disposizione del privato
Il Tar ha specificato che, in tale situazione, il privato ricorrente avrebbe potuto e dovuto azionare gli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento per compulsare l’azione amministrativa al fine di ottenere una decisione sull’istanza di condono edilizio dei locali destinati all’attività commerciale. In particolare, sarebbe stato suo onere diffidare il Comune affinché concludesse i procedimenti relativi alle domande di condono presentate e, in caso di inerzia, agire avverso il silenzio dell’amministrazione stessa con le azioni previste a sua tutela dall’ordinamento giuridico.