Niente ammonizione al sindacalista che durante l'orario di lavoro invia un messaggio di "propaganda" con la email aziendale
La regola vale purché il prestatore in questo modo non arrechi pregiudizio al lavoro normalmente svolto
La comunicazione sindacale tramite email aziendale durante l'orario di lavoro non giustifica nessuna misura punitiva nei confronti del prestatore a meno che non vada a impattare sull'attività lavorativa normalmente svolta. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 7799/23.
Le sentenze di merito
Nei gradi precedenti di giudizio la Corte d'appello ha confermato la pronuncia del Tribunale di Catania con la quale era stata rigettata la domanda di una srl volta alla declaratoria di accertamento della legittimità della sanzione disciplinare dell'ammonizione scritta irrogata a un lavoratore - componente della Rsu per la Fiom-Cgil - per avere quest'ultimo effettuato una comunicazione di natura sindacale utilizzando la mail aziendale durante il normale orario di lavoro.
La sentenza di Cassazione
Gli Ermellini hanno precisato che «l'odierno appellante (ndr società), nel caso di specie, non ha né allegato né in alcun modo dimostrato la sussistenza di uno specifico pregiudizio che l'invio della e-mail a contenuto sindacale abbia determinato all'attività di quest'ultima, nell'episodio contestato al rappresentante sindacale». In base poi a quanto stabilito dall'articolo 26, comma 1, della legge 300/70, l'attività sindacale durante l'orario di lavoro si deve ritenere consentita se effettuata senza pregiudizio per il normale svolgimento dell'attività aziendale, alla luce delle concrete modalità organizzative dell'impresa e del tipo di lavoro cui sono addetti i destinatari delle comunicazioni. (nello stesso senso si veda la sentenza della Cassazione 5 dicembre 2022 n. 35643)