Penale

Niente causa di non punibilità per plurime violazioni anche se tutte di tenue entità

La comminazione della sola ammenda per l'abuso edilizio impedisce la proposizione dell'appello

di Paola Rossi

Non è appellabile la sentenza di condanna che commina la sola ammenda. E tale limite applicato tout court non è illegittimo costituzionalmente.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 18154/2021, ha in prima battuta respinto il rilievo di incostituzionalità avanzato dal ricorrente sulla ricorribilità della sentenza che riconosce la causa di non punibilità e la esclude per quella che commina la sola ammenda. La Cassazione chiarisce, infatti, interpretando l'articolo 131 bis del Cp e il comma 3 dell'articolo 593 del Cpp, che la sentenza di proscioglimento per tenuità del fatto non è appellabile se il reato per il quale si procede può comportare in concreto la comminazione della sola ammenda. Quindi non vi è alcuna disparità di trattamento.

Il ricorrente lamentava poi, in particolare, il mancato pronunciamento del giudice di merito sulla richiesta difensiva di applicazione della causa di non punibilità. La risposta della Cassazione è stata che non vi è vizio di legittimità per tale "silenzio" del giudice vista l'acclarata commissione in tempi distinti di tre diverse violazioni del testo unico dell'edilizia, che di per sé determinano l'abitualità del comportamento che esclude la non punibilità per l'offesa tenue. La "plurima" violazione costituisce il sintomo di abitualità del comportamento e a nulla rileva che le singole condotte siano di per sé sussumibili nella nozione di tenuità del fatto.

La causa di non punibilità prevista dall'articolo 131 bis del Codice penale è, infatti, sottoposta al ricorrere della duplice condizione della tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento. Cioè entrambe devono sussistere. E la valutazione sull'abitualità va operata dai giudici solo se sussiste il presupposto della prima condizione che viene accertata in base alle modalità di commissione del reato e all'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato.

Infine, la Cassazione respinge anche l'argomento difensivo che sosteneva l'estinzione del reato edilizio a seguito dell'ottenimento del permesso di costruire in sanatoria. L'estinzione, infatti, non scatta per violazioni della normativa antisismica o di quella relativa a opere di conglomerato cementizio.

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