Penale

Niente condanna per rissa per il minorenne anche se ha già un precedente per furto

immagine non disponibile

di Selene Pascasi

Se il fatto è tenue e occasionale, quindi irrilevante, può sfuggire alla condanna per rissa anche il minore la cui responsabilità sia stata accertata con un ordinario giudizio dibattimentale. Quello che si vuole evitare è che il ragazzo resti coinvolto troppo a lungo nel circuito penale per aver commesso un fatto che, pur costituendo reato, non provoca allarme sociale perché frutto dell’esuberanza giovanile e non appare soggetto a futura reiterazione. Lo precisa il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta con la sentenza del 17 ottobre 2019 (presidente Porracciolo, estensore Lupo).

La questione
A finire sotto processo, per aver partecipato a una rissa, è un minorenne accusato di aver preso parte con altre persone, tra cui genitori e zio, a una collutazione sedata grazie all’intervento delle forze dell’ordine. Episodio per il quale il Pubblico ministero chiede la condanna del giovane al pagamento di una multa di 300 euro, mentre il legale tenta la chance dell’assoluzione per non aver commesso il fatto.

Il Tribunale per i minorenni, invece, accertata la responsabilità dell’imputato – emersa con certezza sia dalle dichiarazioni dei presenti che da quanto riferito dagli agenti – dichiara il non luogo a procedere per irrilevanza del fatto.

Intanto, premettono i giudici, la vicenda va inquadrata come rissa considerato che l’articolo 588 del Codice penale punisce chiunque, mosso dalla volontà di aggredire e non di difendere (Cassazione, 24630/2012), prenda parte a una violenta contesa che coinvolga almeno tre persone in gruppi contrapposti, ciascuno composto anche da un solo individuo (Cassazione, 19962/2019). E, una volta provato l’intento offensivo, è trascurabile individuare chi tra loro abbia preso l’iniziativa (Cassazione, 18788/2015). A essere punita, in sostanza, è la mera partecipazione alla rissa.

Ebbene, nel caso concreto, il minorenne – maturo per comprendere la gravità delle sue azioni – si è buttato nella mischia con mente lucida, non risultando affetto da deficit cognitivi e intellettivi tali da offuscarne la capacità decisionale. La sua responsabilità penale, dunque, è incontrovertibile.

Via dal circuito penale
Tuttavia, per il Tribunale di Caltanissetta, sussistono i presupposti per dichiarare il non luogo a precedere per irrilevanza del fatto. D’altronde, la Corte costituzionale (sentenza 149/2003) ha già sancito come l’irrilevanza del fatto possa essere pronunciata anche all’esito di un giudizio dibattimentale. La ragione? Sottrarre tempestivamente dal circuito penale l’autore di condotte che, pur costituendo reato, non suscitano allarme sociale perché espressione di esuberanza giovanile.

Ma il proposito è anche quello di adeguare il processo alla personalità del minore così che la reazione punitiva sia proporzionale al crimine. Operazione possibile, però, solamente quando il comportamento può dirsi irrilevante per tenuità (lieve intensità del dolo o del grado della colpa) e occasionalità. Elementi entrambi ravvisabili nella fattispecie: azione poco offensiva, nessun ferito, assenza di armi o oggetti contundenti, atto impulsivo e isolato tenuto conto che l’imputato aveva solo un precedente per furto.

Ed è noto, conclude il collegio siciliano, che «occasionalità del comportamento non vuol dire necessariamente unicità, né episodicità» ma condotta «non soggetta a reiterazione abituale o sistematica». A pesare, infine, la relazione del Servizio sociale che prospettava il positivo evolversi dello stile di vita del ragazzo. Questo il quadro motivazionale stilato dal Tribunale per i minorenni di Caltanissetta a corredo della pronunciata irrilevanza del fatto.

Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, sentenza del 17 ottobre 2019

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©