Civile

Niente conflitto di interessi se l'ex coniuge vende al figlio la casa coniugale

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di Andrea Alberto Moramarco

Il contratto di vendita della casa coniugale concluso dall'ex coniuge, al quale prima della domanda di separazione l'altro coniuge aveva rilasciato procura speciale a vendere, non può essere annullato per conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato se non è data la dimostrazione che la compravendita abbia avvantaggiato il primo e provocato il sacrificio del secondo. A fornire questa interpretazione dell'articolo 1394 del codice civile è il Tribunale di Cagliari nella sentenza 506/2016.

Il caso - Protagonista della vicenda è una donna che aveva ricevuto dal marito una procura speciale a vendere la casa coniugale in comproprietà tra i due coniugi «a chi vorrà, per il prezzo che riterrà più conveniente» e con la possibilità di «concedere dilazioni al pagamento» pattuito. A distanza di anni dal rilascio della procura, in seguito ad una crisi matrimoniale, la donna presentava ricorso per separazione giudiziale ed otteneva l'assegnazione provvisoria della casa familiare, che pochi mesi dopo vendeva al figlio con lei convivente, avvalendosi della procura, non ancora ritirata dall'ormai ex partner. Quest'ultimo, però, riteneva che tale contratto fosse stato posto in essere a suo svantaggio, solamente per togliere l'immobile dalla sua disponibilità. Pertanto, conveniva in giudizio il figlio-acquirente, che nel frattempo beneficiava di una dilazione di pagamento concessa dalla madre-venditrice, per ottenere l'annullamento del contratto di vendita per conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 1394 del Cc, cioè perché il suo interesse di comproprietario rappresentato era stato aggirato a vantaggio dell'interesse del comproprietario rappresentante e dell'acquirente. Dal canto suo, il figlio si difendeva ritenendo legittimo l'acquisto effettuato in virtù di una valida procura che non conteneva restrizioni sulla scelta dell'acquirente e sulle modalità di pagamento.

La decisione - Il Tribunale analizza questa particolare controversia familiare e ritiene che non ci siano i presupposti per procedere all'annullamento del contratto come richiesto dal marito. Il giudice spiega infatti che il conflitto di interessi di cui alla disposizione codicistica deve estrinsecarsi in «un rapporto d'incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, da dimostrare non in modo astratto od ipotetico ma con riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione dell'utile di un soggetto mediante il sacrificio dell'altro». E nel caso di specie, tale conflitto sembra inesistente. La donna, infatti, dietro valida procura, ha «concluso la compravendita non solo in qualità di rappresentante degli interessi dell'odierno attore, ma anche quale comproprietaria dell'immobile alienato», perseguendo un suo interesse personale che non pare inconciliabile con quello dell'ex marito. Il fatto che la stessa abbia indubbiamente tratto vantaggio dalla vendita dell'immobile al figlio convivente, continuando così a vivere nella stessa casa, non è di per sé espressione di un interesse incompatibile con la tutela del rappresentato. In altri termini, tale vantaggio non è causa di alcun sacrificio per l'ex marito.

Tribunale di Cagliari - Sezione civile - Sentenza 17 febbraio 2016 n. 506

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