Penale

Niente omicidio stradale se la vittima non ha la cintura di sicurezza, ma solo se non vi è colpa

Non scatta alcuna responsabilità penale solo se l'incidente è qualificabile come semplice occasione del verificarsi dell'evento

di Paola Rossi

In caso di omicidio stradale la colpa concorrente della vittima al verificarsi dell'incidente può condurre all'assoluzione, ma solo nel caso in cui all'autore del reato non sia imputabile né una colpa specifica - quali la violazione di norme della circolazione stradale - né una colpa generica per negligenza, imprudenza o imperizia. Così la Corte di cassazione, con la sentenza n. 28163/2021, ha respinto le lamentele del ricorrente che voleva fare rilevare come interruzione del nesso causale tra l'incidente e la morte dell'altro conducente il fatto che quest'ultimo non avesse allacciato la cintura di sicurezza.

In realtà tale circostanza - di assenza di presidi di sicurezza obbligatori - non basta da sola a escludere il concorso di colpa di chi ha travolto l'auto della vittima, sbalzata dal finestrino e deceduta proprio a seguito delle lesioni dovute all'essere stata proiettata al di fuori dell'abitacolo. L'evento morte forse realmente non si sarebbe verificato, o almeno non nel modo occorso, se la cintura di sicurezza fosse stat diligentemente utilizzata. Ma ciò non azzera il nesso tra i danni riportati e la condotta dell'altro conducente se questo ha concorso col proprio comportamento colpevole. Come nel caso concreto dove il ricorrente aveva mantenuto una velocità di 130 chilometri orari su un tratto di strada su cui vigeva il limite dei 70 km all'ora.

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