Niente portineria, condominio risarcito
Inadempimento della ditta costruttrice ritenuto grave vista l’utilità del locale
Spetta un risarcimento al condominio da parte dell’impresa costruttrice qualora fossero comprovati vizi nella realizzazione di parti comuni dell’edificio, come ad esempio la mancanza del locale portineria. Lo ha stabilito l’ordinanza della Cassazione 7520/2022 depositata l’8 marzo.
A rivolgersi alla Suprema corte era stata la ditta edile che aveva realizzato il condominio rilevando in primis la carenza di legittimazione attiva dell’amministratore costituitosi, poi eccependo la nullità dell’appello per errata identificazione del soggetto passivo, essendo l’originaria ditta costruttrice stata incorporata da un’azienda più grande. Omettendo i ragionamenti procedurali, è utile soffermarsi, in ambito condominiale, su due aspetti dell’ordinanza. Il primo riguarda la legittimazione. I vizi costruttivi dovevano essere impugnati dai singoli condòmini acquirenti degli immobili o può agire il condominio? La risposta corretta è la seconda perchè i vizi sollevati erano tutti relativi all’utilizzo dei beni comuni.
Il secondo aspetto è relativo invece alla richiesta di risarcimento incidentale sollevata per l’inadempimento all’obbligo di adibire un’unità immobiliare di circa 50mq ad alloggio del portiere. L’impresa in realtà aveva messo a disposizione un gabbiotto di 11 mq e riteneva dunque di aver adempiuto l’obbligo.
Ha ragione il condominio anche in questo caso però - precisano i giudici di legittimità - perchè il risarcimento da inadempimento contrattuale deve essere parametrato all’utilità che il creditore avrebbe conseguito nell’ipotesi in cui il contratto fosse stato correttamente adempiuto. Senza locale portineria quindi sentenza di appello cassata.