Niente prescrizione presuntiva per la vendita di biglietti aerei
La vendita di biglietti aerei da parte di un'agenzia di viaggio non soggiace alla prescrizione presuntiva annuale prevista per la vendita al dettaglio di beni di consumo tra commercianti e consumatori. Si tratta, infatti, della vendita di un servizio, per il pagamento del quale la prescrizione è quella ordinaria. Questo è quanto emerge dalla sentenza 2476/2018 della Corte d'appello di Catania.
Il caso - La vicenda prende le mosse da un'istanza di decreto ingiuntivo presentata da un'agenzia di viaggi per ottenere da un proprio cliente il pagamento dell'importo di quasi 20 mila euro, somma relativa a una serie di biglietti aerei acquistati dall'agenzia in favore di quest'ultimo. Il cliente si opponeva però al pagamento sostenendo che si trattava di un debito ormai prescritto, per via dell'operatività del meccanismo della prescrizione presuntiva ex articolo 2955 comma 1 n. 5 c.c., ai sensi del quale si prescrive in un anno il diritto vantato dai commercianti per il prezzo delle merci vendute agli utenti.
La decisione - Dopo la sentenza del Tribunale favorevole al cliente, la questione arriva dinanzi ai giudici d'appello che cambiano il verdetto. Ebbene, secondo la Corte nel caso di specie deve applicarsi la prescrizione ordinaria e non quella presuntiva, e quindi speciale, in quanto difettano i presupposti per la sua operatività. Il meccanismo ex articolo 2955 comma 1 n. 5 c.c. opera, infatti, in presenza di tre condizioni: la qualità di commerciante del venditore; la qualità di consumatore del soggetto acquirente; la vendita di un bene.
In sostanza, afferma il Collegio, essa è applicabile solo «nei casi tipici di compravendita conclusi tra commercianti al minuto e consumatori, aventi ad oggetto merce», ovvero in relazione alle situazioni tipiche «dei rapporti della vita quotidiana instaurati senza formalità e contrassegnati normalmente dal pagamento immediato».
Ciò posto, la vendita di biglietti aerei da parte dell'agenzia non rientra in questa categoria «per l'evidente ragione che il biglietto di viaggio non costituisce un bene di consumo», ma è un documento che dà diritto al passeggero di effettuare il viaggio». Si tratta cioè di un servizio, per la vendita del quale non opera la prescrizione presuntiva bensì quella ordinaria.
Corte appello di Catania – Sezione I civile – Sentenza 23 novembre 2018 n. 2476