Lavoro

Niente retribuzione extra per il dirigente medico che lavora anche nelle Commissioni per l'invalidità civile

La Cassazione ha precisato che si tratta di attività normale e che quindi rientra nella retribuzione di posizione e di risultato

di Giampaolo Piagnerelli

Il dirigente pubblico non ha diritto a percepire emolumenti extra per eventuali lavori (sempre istituzionali) effettuati al di fuori del proprio orario lavorativo. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 32617/22. Nel caso di specie un dirigente medico aveva chiesto somme extra per lavori che rientravano sempre nell'ambito amministrativo. Inoltre il ricorrente ha eccepito di aver svolto attività lavorativa presso le Commissioni di verifica dell'invalidità civile.

Attività istituzionale
I Supremi giudici hanno chiarito che, poiché si tratta di attività istituzionale, essa è da considerare di regola come del tutto ordinaria per l'ente e per i suoi dirigenti che devono farvi fronte. Ciò esclude, dunque, che essa, pur in presenza di un superamento dell'orario "normale", possa sconfinare nella straordinarietà della prestazione anche perché non viene fatto alcun richiamo all'articolo 89, comma 6, del Ccnl 2002-2005 (secondo cui «gli enti, nell'ambito della rispettiva autonomia organizzativa ed ordinamentale, individuano le attività per lo svolgimento delle quali è consentito eventualmente l'eccezionale ricorso a ore di lavoro straordinario»). In funzione di quanto appena precisato il servizio presso le Commissioni di verifica non risulta essere di natura "eccezionale". Non può dunque essere seguita la tesi del ricorrente secondo cui l'indicazione di un orario "normale" presuppone che i superamenti di esso ricevano comunque remunerazione su base oraria, in quanto le prestazioni dovute si calibrano sulle necessità proprie degli incarichi attribuiti e sono remunerate - coerentemente con il disposto dell'articolo 24, comma 3, del Dlgs 165/2001 - dalle retribuzioni di posizione e di risultato (e sono regolate dalla dinamica del confronto sindacale, che ne comporta una più o meno ampia valorizzazione economica).

Il principio di diritto
Di qui è stato enunciato il principio di diritto secondo cui: «in forza del principio di onnicomprensività di cui all'art. 24, comma 3, d. lgs. n. 165/2001, al dirigente pubblico cui siano attribuiti incarichi che possano impegnare anche oltre l'orario "normale" stabilito dalla contrattazione collettiva non spetta, salvo espressa diversa previsione della contrattazione collettiva medesima, alcuna ulteriore remunerazione a carico del datore di lavoro a titolo di compenso per lavoro straordinario».

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