Responsabilità

Niente risarcimento per il natante affondato se il manutentore prova l'involontaria apertura di una valvola

La Corte di cassazione con l'ordinanza n. 6582/21 ha escluso che a carico del manutentore ci fosse un obbligo di custodia

di Giampaolo Piagnerelli

L'involontaria apertura di una valvola che determina l'affondamento di un'imbarcazione non genera la responsabilità patrimoniale della società che ha effettuato i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 6582/21.

La vicenda . Venendo ai fatti il proprietario di un'imbarcazione ha convenuto in giudizio dinnanzi al tribunale di Udine una Spa, esponendo come l'azienda, dopo aver effettuato l'intera manutenzione avesse ormeggiato il natante presso il porto turistico di Lignano Sabbiadoro. Il giorno successivo alla lavorazione l'imbarcazione era parzialmente affondata con tutti i danni del caso. Il proprietario in particolare lamentava il mancato adempimento all'obbligo di custodia e nella fattispecie ha eccepito l'inadempimento di un meccanico che aveva eseguito i lavori per aver omesso di effettuare i necessari controlli sull'imbarcazione. Ma la società dalla sua eccepiva l'estraneità rispetto alla causa dell'affondamento. I giudici di primo grado hanno ritenuto responsabile il meccanico ex articolo 2043 cc per aver aperto la valvola a sfera della tubulatura di aspirazione dell'acqua di sentina, durante l'esecuzione dei lavori e di averla lasciata aperta. La Corte d'appello di Trieste, invece, con la sentenza n. 427/2013 ha rigettato la decisione del tribunale escludendo, per quello che riguarda la società, l'esistenza di un obbligo di custodia. Il ricorrente nel suo appello in Cassazione ha eccepito che l'ormeggio del natante costituiva il risultato naturale della manutenzione dell'imbarcazione con la conseguenza che la mancata predisposizione degli accorgimenti necessari per evitare l'affondamento costituiva un evidente profilo di responsabilità contrattuale. La Suprema corte però ha evidenziato come nella ctu si parlava di "involontaria apertura della valvola" di una presa a mare sita nella sala motori evidentemente in assenza di volontà del soggetto agente. Di qui il rigetto dell'appello del proprietario dell'imbarcazione.

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