Penale

Niente tenuità del fatto sia per il furto aggravato che per quello con destrezza

La precisazione è stata data con due sentenze della Cassazione

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di Giampaolo Piagnerelli

La Cassazione ha affrontato due reati per i quali non ha ritenuto opportuno concedere la tenuità del fatto. Per iniziare la Corte (sentenza n. 8416/22) si è pronunciata su una vicenda che ha visto protagonista una donna che, dopo avere tolto i sigilli e attraverso un complesso sistema di tubi, si è impossessata di 47 metri cubi di acqua. I Supremi giudici hanno ricordato che il reo è stato condannato per furto aggravato ex articolo 625, comma 2, del codice penale. Secondo la Corte ricorre la circostanza aggravante (aver tolto i sigilli) contestata alla parte. Trattandosi, poi, di circostanza a effetto speciale che determina una pena detentiva edittale superiore a cinque anni è preclusa la possibilità di escludere la punibilità per la particolare tenuità del fatto (ex articolo 131, commi, 1 e 4 del codice penale).

Il secondo caso affrontato dalla Cassazione (sentenza n. 8419/22) riguarda, invece, il furto con destrezza che, secondo la difesa, poteva beneficiare della particolare tenuità visto anche per il modico valore del bene sottratto (sigarette). I Supremi giudici, tuttavia, hanno negato la tenuità del fatto in ragione della gravità del reato di furto a prescindere dal bene sottratto. Nella sentenza si legge, poi,che eventualmente l'elemento su cui si può ragionare nella fattispecie riguarda l'aggravante della destrezza. Questo perché, in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità o avvedutezza idonea a sorprendere o eludere la sorveglianza del detentore "sulla res" non essendo sufficiente che egli si limiti ad approfittare di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo. La Corte d'appello , tuttavia, non ha fornito sufficienti chiarimenti in merito "alla particolare astuzia o avvedutezza a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res". Caratteristiche queste ultime necessarie a configurare l'aggravante (sul punto si venda anche la sentenza delle Cassazione a sezioni unite n. 34090/17).

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