Rassegne di Giurisprudenza

Niente usucapione di beni appartenenti al patrimonio indisponibile dell'ente pubblico

Sino all'intervenuto completamento dei diversi procedimenti amministrativi finalizzati

a cura della redazione di PlusPlus24 Diritto

Beni immobili – Immobile di edilizia pubblica – Assegnazione con patto di futura vendita – Usucapione – Esclusione - Art. 828 e 830 cpc.
Il bene immobile interessato dall'intervento pubblico permane nel patrimonio indisponibile dell'ente, e non è quindi usucapibile a vantaggio del privato, sino all'intervenuto completamento dei diversi procedimenti amministrativi finalizzati alla realizzazione dell'interesse pubblico in concreto perseguito. (Fattispecie relativa ad azione di accertamento del diritto di proprietà per intervenuta usucapione di un immobile compreso in un intervento di edilizia pubblica assegnato con patto di futura vendita)
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 22 settembre 2020 n. 19814

Terremoto - Alloggi costruiti a carico dello Stato - Cessione in proprietà ai sensi dell'art. 1 della legge n. 225 del 1965 - Automatica declassificazione dei beni – Esclusione - Appartenenza al patrimonio indisponibile - Sussistenza - Usucapione della proprietà degli alloggi - Esclusione.
Con riguardo agli alloggi costruiti con il contributo dello Stato in conseguenza di terremoti per far fronte alle esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici, l'art. 1 della legge 30 marzo 1965, n. 225, che ne prevede la cessione in proprietà, non declassifica in maniera automatica, né espressamente, né implicitamente, tali beni, ma si limita a disciplinarne l'assegnazione ai privati, la quale soltanto determina, in una con l'effetto traslativo, la perdita della qualità pubblica degli alloggi stessi. Ne consegue che questi ultimi, restando soggetti al regime del patrimonio indisponile fino alla conclusione del procedimento di assegnazione, non sono suscettibili di formare oggetto di usucapione della proprietà da parte dei soggetti occupanti.
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 27 febbraio 2012 n. 2962

Agricoltura - Terreni acquistati dagli enti di riforma fondiaria - Destinazione all'attuazione della funzione istituzionale di detti enti - Usucapione da parte di terzi - Inammissibilità.
I terreni acquistati dagli enti di riforma fondiaria, essendo destinati all'attuazione della funzione istituzionale dei medesimi, ossia quella della redistribuzione della proprietà terriera ai contadini, come stabilito dall'art. 1 della legge n. 230 del 1950 - non possono, in quanto destinati a un pubblico servizio, essere sottratti a tale finalità se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi degli artt. 830, secondo comma, cod. civ. e 828, secondo comma, cod. civ.; ne consegue l'impossibilità giuridica di una loro acquisizione da parte di terzi per usucapione, ancorché sia venuto a scadenza il termine ordinatorio previsto dall'art. 20 della medesima legge n. 230 del 1950 per l'assegnazione delle terre acquisite.
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 24 febbraio 2009 n. 4430

Edilizia popolare ed economica - Ina – Casa – Patrimonio indisponibile di ente pubblico – Usucapione – Inconfigurabilità.
In materia di beni immobili, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 830 e 828, secondo comma, cod. civ., i beni del patrimonio indisponibile di un ente pubblico non territoriale possono essere sottratti alla pubblica destinazione soltanto nei modi stabiliti dalla legge, e quindi certamente non per effetto di usucapione da parte di terzi, non essendo usucapibili diritti reali incompatibili con la destinazione del bene dell'ente al soddisfacimento del bisogno primario di una casa di abitazione per cittadini non abbienti.
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 28 agosto 2002 n. 12608