Penale

No al concorso in bancarotta per il commercialista che si muove dopo l'imprenditore

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di Giovanni Negri

Il professionista che si adopera per allontanare la dichiarazione di fallimento non può essere sanzionato per bancarotta. A patto che la sua condotta sia successiva a quella del manager. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 49499 della Quinta sezione penale depositata ieri. La Corte ha così annullato senza rinvio la pronuncia della Corte d’appello, che peraltro confermava la pronuncia di primo grado, con la quale veniva condannata una commercialista a titolo di terzo extraneus nel delitto di bancarotta patrimoniale e documentale commesso dall’amministratrice di due Srl.

Le condotte ascritte alla professionista, poste in essere con l’obiettivo di ritardare la dichiarazione di fallimento e assicurare l’impunità dell’amministratrice, erano state commesse in un periodo successivo alle attività di distrazione patrimoniale imputate alla manager.

Le sentenze di merito, valorizzando il fatto che l’apporto della commercialista si era collocato in una fase antecedente il fallimento, avevano configurato un concorso dell’extraneus nella bancarotta ritenendo che comunque rappresentasse un segmento significativo dell’attività criminale.

La Corte, nello smentire questa interpretazione, mette in evidenza, innanzitutto che la consumazione della bancarotta coincide con la dichiarazione di fallimento.

Tuttavia, visto che la dichiarazione di fallimento rappresenta un provvedimento giurisdizionale estraneo alla condotta dell’autore dell’atto distrattivo, l’individuazione del momento della consumazione del reato «non può portare alle estreme e fuorvianti conseguenze di considerare quale condotta di concorso in un atto distrattivo dell’intraneus un comportamento posto in essere dall’extraneus in modo autonomo, senza preventivo concerto e in un’epoca successiva alla condotta dell’intraneus nel frattempo già esaurita».

E allora la circostanza che la condotta dell’extraneus si collochi in un’epoca antecedente il fallimento, indirizzata a rendere irreversibile un atto di distrazione dell’imprenditore, non permette la contestazione del concorso nel reato. A meno che non emerga una sorta di accordo tra il professionista e l’imprenditore, con l’atto del primo antecedente a quello del secondo.

«Deve quindi addivenirsi - conclude la Cassazione - alla conclusione che un comportamento postumo del terzo extraneus non è idoneo a configurare la fattispecie del concorso con il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso dall’intraneus, dovendo la condotta del terzo essere anteriore o comunque concomitante a quella distrattiva dell’imprenditore fallito».

Conseguente quindi il giudizio di proscioglimento senza la neppure la necessità di un rinvio ad altra sezione della Corte d’appello per un nuovo esame.

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